Revoca nulla osta e permesso attesa occupazione per mancata instaurazione rapporto (TAR Campania n. 4806 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso, disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, è legittima allorché il contratto di soggiorno non sia stato perfezionato e il rapporto di lavoro non si sia mai instaurato con il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta, trattandosi di profili che investono il nucleo essenziale della procedura e che evidenziano la carenza ab origine dei requisiti normativamente richiesti. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, del T.U.I., presuppone che il lavoratore sia in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e abbia perduto il posto di lavoro, non potendo essere rilasciato nell’ipotesi di mancata instaurazione originaria del rapporto, ancorché dovuta a cause non imputabili al lavoratore.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore nel 2024, all’esito della mancata presentazione del datore di lavoro originario dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e della mancata produzione della documentazione necessaria, ivi compresa l’asseverazione di cui all’art. 44 del d.l. n. 73/2022.
Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e la violazione del principio del legittimo affidamento, lamentando che le mancanze del datore di lavoro non potessero essergli addebitate e invocando, in subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la revoca del nulla osta. Il Collegio ha osservato che l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 consente il rilascio del nulla osta anche in assenza dell’immediata acquisizione di informazioni relative agli elementi ostativi, ma stabilisce che, al loro successivo accertamento negativo, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorrente non era stato assunto dal datore di lavoro che aveva chiesto il nulla osta, che questi non si era presentato per formalizzare il contratto di soggiorno e che non era stata prodotta la documentazione prescritta. Non si trattava, quindi, di una mera carenza documentale postuma, ma dell’inesistenza del rapporto di lavoro e dell’omesso perfezionamento del contratto di soggiorno, profili che legittimano la revoca per carenza ab origine dei requisiti di legge.
Quanto alla richiesta di permesso per attesa occupazione, il Collegio ha chiarito che l’art. 22, comma 11, del T.U.I. presuppone un rapporto lavorativo già costituito e successivamente cessato, non disciplinando l’ipotesi della mancata instaurazione originaria del rapporto. La giurisprudenza più recente, formatasi sul contenzioso relativo ai flussi, ha escluso tale possibilità anche quando la mancata conclusione del contratto dipenda da motivi estranei alla volontà del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 settembre 2025, n. 7186; id., 29 maggio 2025, n. 4679; id., 11 aprile 2025, n. 3158; id., 24 marzo 2025, n. 2403).
Il TAR ha infine escluso la decisività della richiamata circolare ministeriale del 2007, emanata in un diverso contesto procedimentale, anteriore alle innovazioni del d.l. n. 73/2022, e ha ritenuto il ritardo procedimentale dell’amministrazione, pur censurabile sul piano dell’efficienza, non idoneo a fondare l’annullamento del provvedimento, non avendo il ricorrente dimostrato di aver maturato adeguati flussi reddituali alternativi.
Nota della Redazione
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