Verifica di anomalia doverosa per offerta con ribasso superiore al 50% (TAR Sicilia n. 3613 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che ometta del tutto la verifica facoltativa di anomalia di un’offerta, pur in presenza di un ribasso superiore al 50% sull’importo a base d’asta e di costi di trasporto ragguardevoli rispetto alla distanza tra stabilimento e struttura sanitaria, adotta una scelta manifestamente illogica e contraria alla funzionalizzazione dell’appalto al miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico. Il margine di discrezionalità nell’attivare la verifica ai sensi dell’art. 97 d.lgs. n. 50/2016 non legittima decisioni che tradiscono tale interesse. Ove la verifica non sia stata svolta, il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione, dovendosi astenere dal pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a.; ne consegue l’annullamento con ri-esercizio del potere.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla gara indetta da un’azienda ospedaliera capofila per il servizio di lavaggio e noleggio della biancheria, lotto n. 1, aggiudicata al minor prezzo. L’offerta dell’aggiudicataria presentava un ribasso del 50,88%, con prezzo unitario di € 3,07 per giornata di degenza; la seconda classificata aveva offerto € 3,74. Il lavaggio sarebbe avvenuto presso uno stabilimento distante oltre 600 km dalla struttura ospedaliera.
La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo la mancata attivazione della verifica di anomalia nonostante il ribasso e i costi di trasporto sottostimati; in via subordinata ha censurato gli atti di gara. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione della ricorrente principale per asserita carenza documentale in ordine a una certificazione di qualità richiesta a pena di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza di pubblicazione anticipata del dispositivo ai sensi dell’art. 119, comma 5, c.p.a., ritenendo che nel rito appalti trovi applicazione la disciplina speciale dell’art. 120, comma 11, c.p.a., che configura la pubblicazione anticipata come residuale e comunque subordinata alla complessità della motivazione.
Nel merito, il primo motivo del ricorso principale è stato accolto solo nei limiti della censura sulla mancata attivazione della verifica. Il ribasso superiore al 50% e le evidenze sui costi di trasporto, legate alla collocazione geografica dello stabilimento rispetto ai presidi da raggiungere quotidianamente, avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a sottoporre a scrutinio l’offerta. Il Collegio richiama il proprio orientamento (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 478 del 2024) e la giurisprudenza sul divieto di giudizio comparativo tra offerte ai fini della congruità (Cons. Stato, sez. V, n. 1589 del 2023).
Il Tribunale ha invece escluso di potersi pronunciare sull’incongruità dell’offerta con conseguente esclusione, poiché la stazione appaltante non aveva svolto alcuna verifica: la richiesta si scontrerebbe con il divieto dell’art. 34, comma 2, c.p.a.. Dall’accoglimento deriva il ri-esercizio del potere, con avvio del sub-procedimento di anomalia. Il secondo motivo, sui costi di produzione differenziati, è stato respinto per plausibilità delle giustificazioni dell’aggiudicataria; le censure subordinate sugli atti di gara sono state assorbite.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato infondato. La certificazione UNI EN 14065 prodotta dalla ricorrente principale era aggiornata e posseduta prima del termine di presentazione delle offerte, ma allegata per mera svista in versione precedente. Il Collegio ha ammesso il soccorso istruttorio processuale, sussistendone i presupposti e non essendo stato attivato quello procedimentale, richiamando Cons. Stato n. 2146/2020 e la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, causa C-27/15). L’integrazione documentale non viola la par condicio, mirando ad attestare circostanze preesistenti.
Gli altri motivi incidentali sono stati respinti: le certificazioni ambientali non erano richieste a pena di esclusione dal disciplinare, ma solo per il punteggio tecnico in gare all’OEPV; il codice EA39 era quello espressamente previsto dalla lex specialis, non impugnata sul punto.
Nota della Redazione
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