Falsa attestazione alloggiativa e diniego di emersione dal lavoro irregolare (TAR Lazio n. 275 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di emersione dal lavoro irregolare il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente richiesto dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, conv. nella l. n. 77/2020, e la sua mancanza costituisce motivo ostativo alla definizione favorevole dell’istanza. La produzione di documentazione falsa sull’idoneità dell’alloggio preclude il beneficio, senza che rilevi la buona fede dell’istante né la circostanza che il documento sia stato fornito da terzi. Una dichiarazione di ospitalità sopravvenuta, successiva all’adozione e alla notifica del diniego, è inconferente e non sana le patologie della documentazione precedentemente prodotta. Il decreto prefettizio adottato all’esito del riesame partecipativo ha natura meramente confermativa, con conseguente improcedibilità del motivo che lamentava la violazione delle garanzie partecipative.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato in data 14 luglio 2020 istanza di emersione dal lavoro irregolare. Con decreto del 3 settembre 2021 la Prefettura di Latina ha rigettato l’istanza, rilevando che l’interessato aveva prodotto documentazione falsa in merito all’idoneità alloggiativa. Il provvedimento è stato impugnato davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancato avviso delle ragioni del rigetto, e l’eccesso di potere, per essere il documento stato fornito dalla proprietaria dell’immobile.

Con ordinanza n. 11 del 13 gennaio 2022 il Tribunale ha accolto ai fini del riesame la domanda cautelare, ravvisando la violazione delle garanzie partecipative. All’esito della partecipazione procedimentale la Prefettura, con decreto del 26 aprile 2022, ha confermato il diniego. Avverso tale atto il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, sostenendo che l’idoneità alloggiativa non sarebbe richiesta dalla legge e che una nuova dichiarazione di ospitalità era stata nel frattempo acquisita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto qualificato il decreto del 26 aprile 2022 come atto di natura meramente confermativa rispetto a quello impugnato in via introduttiva. Su questa base ha dichiarato improcedibile il primo motivo del ricorso, relativo alla violazione delle garanzie partecipative, essendo stato l’adempimento procedimentale richiesto dal Tribunale effettivamente eseguito.

Nel merito del residuo motivo di eccesso di potere, il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato. La nota del Comune richiamata nel decreto prefettizio era stata sollecitata per verificare se la richiesta di attestazione risultasse realmente acquisita agli atti. La risposta dell’ente, secondo cui il documento non risultava agli atti né era oggetto di protocollo, non è apparsa seriamente equivocabile e ha fornito un riscontro ragionevole sulla non esistenza del documento prodotto dall’interessato. Il Collegio ha osservato che una richiesta alla pubblica amministrazione non può essere veicolata attraverso canali diversi dall’acquisizione ufficiale al protocollo.

Quanto alla circostanza che il documento sarebbe stato fornito dalla proprietaria dell’immobile, il Tribunale l’ha considerata priva di riscontro e comunque ininfluente in quella sede. In questa prospettiva la buona fede dell’istante non fa venir meno il fatto oggettivo che nel procedimento di regolarizzazione sia stata introdotta una rappresentazione della realtà non rispondente al vero, restando impregiudicato l’accertamento delle responsabilità individuali in altre sedi.

Passando ai motivi aggiunti, il Collegio ha affermato che il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente previsto dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34 del 2020. Ha inoltre escluso la pertinenza della dichiarazione di ospitalità del 19 ottobre 2021, in quanto successiva all’adozione e alla notifica del diniego, avvenute il 3 settembre 2021. Il ricorso integrato da motivi aggiunti è stato quindi respinto, in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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