Ottemperanza ammissibile per giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 4754 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza di cui all’art. 114 c.p.a. è ammissibile anche per l’esecuzione dei giudicati del giudice ordinario, allorché l’Amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. La nomina del commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., può essere disposta sin d’ora per il caso di ulteriore inottemperanza, con il munus di ausiliario del giudice che non può essere rifiutato dall’Amministrazione di appartenenza. La penalità di mora può essere liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro e Previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma di denaro a titolo di danno da ritardo nell’assunzione. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione, quest’ultima non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente chiedeva pertanto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Campania ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, rilevando la mancata impugnazione della sentenza e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, co. 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, nominando sin d’ora il Prefetto di Napoli quale commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La Corte ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disciplinato la liquidazione del compenso per il commissario, con particolare riferimento agli artt. 55 e 56 del d.P.R. n. 115/2002, e la presentazione della parcella a pena di decadenza.

Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha disposta nella misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere. Ha infine liquidato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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