Ottemperanza giudicato carta docente con interessi e commissario ad acta (TAR Campania n. 4741 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., è lo strumento per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, legittima la proposizione del ricorso. Nel caso in cui il termine per la fruizione del beneficio fissato nella sentenza ottemperanda sia decorso per la condotta omissiva dell’amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. La mancanza di stanziamento o di cassa non costituisce legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto di alcuni docenti al beneficio economico della carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per l’aggiornamento e la formazione del personale. L’amministrazione, soccombente, non aveva proposto impugnazione e la pronuncia era passata in giudicato. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l’amministrazione non aveva provveduto all’adempimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine per la proposizione dell’azione di ottemperanza e la rituale notifica della sentenza ottemperanda. Il Collegio ha poi accertato che l’amministrazione non aveva allegato prova alcuna dell’adempimento del giudicato, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tale inerzia ha condotto al riconoscimento dell’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo giudiziale, nel termine di 60 giorni.
Quanto alla specifica natura del beneficio, il Tribunale ha precisato che, qualora il termine per la fruizione della carta docente fissato nella sentenza ottemperanda sia decorso, l’amministrazione resta comunque obbligata a erogare il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali. Il mancato rispetto del limite temporale non è imputabile al beneficiario, ma dipende dall’inerzia colpevole dell’amministrazione, la quale non può trarre vantaggio dal proprio contegno omissivo per sottrarsi all’adempimento. L’obbligazione pecuniaria è stata qualificata come fungibile, confermando la possibilità di convertirla in una prestazione equivalente.
Il Collegio ha inoltre disposto la nomina immediata di un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. Il commissario, con facoltà di delega, è stato incaricato di provvedere all’allocazione della somma in bilancio, anche in assenza di stanziamento, e all’espletamento di tutte le fasi della spesa, precisando che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non possono costituire un impedimento all’esecuzione del giudicato.
La pronuncia è stata accompagnata dalla condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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