Occupazione suolo pubblico senza titolo e chiusura dell’esercizio (TAR Sicilia n. 1470 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita occupazione di suolo pubblico per finalità commerciali, il sindaco può ordinare la chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009 anche in assenza di un autonomo ordine di ripristino, atteso che la norma contempla la misura inibitoria in via indefettibile e concorrente rispetto alla misura restitutoria, con durata minima di cinque giorni. La tollerata occupazione del bene e il pagamento del canone non radicano alcuna posizione di diritto o di interesse legittimo in capo all’occupante, né consentono di desumere per facta concludentia la volontà dell’amministrazione di vincolarsi, essendo escluso il rinnovo tacito della concessione. In presenza di atto amministrativo a motivazione pluristrutturata, il giudice amministrativo può respingere il ricorso sulla sola base dell’accertata legittimità di una delle ragioni espresse, con assorbimento delle censure rivolte agli altri capi del provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio commerciale ed era titolare di un’autorizzazione del 2015 per l’occupazione di suolo pubblico con due strutture installate sul marciapiede antistante. Nel marzo 2024 i Carabinieri contestavano l’occupazione in assenza di autorizzazione per l’anno 2024, richiamando l’art. 20 del d.lgs. n. 285/1992. Il Comune, dopo una verifica del proprio Ufficio urbanistica, adottava l’ordinanza di chiusura dell’esercizio per cinque giorni e, con distinto provvedimento, ingiungeva la rimozione delle opere, ritenute difformi dal progetto assentito.

La società impugnava entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’adesione acritica all’accertamento dei Carabinieri, la mancata comunicazione degli importi del canone e l’assenza di un ordine di ripristino cui collegare la chiusura. Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia dell’ordinanza di chiusura e, all’esito del giudizio di merito, rigettava ricorso e motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’ordinanza di chiusura e respinge la censura di difetto di istruttoria. Dalla stessa ordinanza emerge che il Comune ha richiesto notizie all’Area Servizi Urbanistici e alla polizia locale e che l’Ufficio urbanistica ha effettuato un sopralluogo, accertando le difformità rispetto al titolo del 2015, la natura temporanea dell’autorizzazione e l’assenza di istanza di rinnovo. L’amministrazione, quindi, non ha aderito apoditticamente all’accertamento dei Carabinieri.

Quanto alla prassi invocata dalla ricorrente, il TAR osserva che nessuna rilevanza assume la mancata comunicazione degli importi: ciò che rileva non è il mancato pagamento del canone, ma la mancanza di un valido titolo concessorio, essendo l’autorizzazione del 2015 scaduta e non rinnovata. Il pagamento successivo non sana il difetto del titolo. La tollerata occupazione del bene non radica alcuna posizione tutelabile e il pagamento del canone vale solo a compensare l’occupazione sine titulo, non essendo ammissibile il rinnovo per facta concludentia, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 4775 del 2013 e da sez. VI, n. 4098 del 2013.

Il Collegio esclude anche che la qualificazione delle opere come dehors conduca a esiti diversi, poiché il regolamento comunale prevede precisi adempimenti annuali e non un rinnovo automatico. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3, comma 16, della legge n. 94/2009, il TAR richiama l’orientamento di Cons. Stato, sez. V, n. 501/2015, secondo cui la chiusura è prevista in via indefettibile e concorrente rispetto al ripristino, e la pronuncia di TAR Lazio, sez. II ter, n. 2139/2018. In ogni caso il ripristino era già stato disposto con l’ordinanza n. 41/2024, richiamata nell’ordinanza di chiusura. La misura dei cinque giorni coincide con il minimo legale e non è sproporzionata.

Sull’ordinanza di rimozione, il TAR rileva che la difformità della superficie coperta rispetto al progetto assentito è pacifica, essendo confermata dall’istanza di regolarizzazione. Trattandosi di atto a motivazione pluristrutturata, la legittimità di una sola ragione giustificatrice è sufficiente a sostenere il provvedimento, con assorbimento delle censure relative agli altri profili, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, sez. VII, n. 9151 del 2024 e di sez. VI, n. 4470 del 2021. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi infondati e la ricorrente è condannata alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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