Ottemperanza al giudicato e penalità di mora nelle spettanze dei docenti precari (TAR Campania n. 4097 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, sussistono i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. quando il titolo azionato sia divenuto definitivo, per mancata impugnazione attestata da certificazione di cancelleria, e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta, determinandone il compenso con successivo decreto. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. L’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8226/2024, il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a riconoscere alla ricorrente il beneficio economico annuo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell’anno scolastico 2021/2022.
La sentenza è stata notificata all’Amministrazione il 17.06.2025 e non è stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6.3.2026. Poiché il Ministero è rimasto inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta, la liquidazione del relativo compenso, la fissazione della penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: la definitività del titolo, per mancata impugnazione attestata dalla cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Quanto agli aspetti esecutivi, il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso del commissario sarà determinato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
La parcella dovrà essere presentata, a pena di decadenza, nei termini dell’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non al deposito della relazione. Il commissario è tenuto al deposito degli atti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.
È inoltre disposto il pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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