Istituzione di incombenti istruttori in sede di ottemperanza per accertare l’esatto adempimento del giudicato (TAR Calabria n. 583 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, pur in presenza di un commissario ad acta già nominato e insediato, conserva il potere di disporre incombenti istruttori al fine di verificare la conformità dell’operato dell’amministrazione al contenuto del giudicato, allorché emergano elementi che rendano incerta la corretta esecuzione della sentenza. Tale verifica si impone anche quando l’amministrazione, ritenendo di aver ottemperato, abbia proceduto a compensazioni e liquidazioni parziali delle somme riconosciute in sentenza. L’ordinanza di fissazione di chiarimenti documentali, indirizzata alle parti e al commissario ad acta, non richiede la previa instaurazione del contraddittorio in forma piena, potendo essere disposta in camera di consiglio secondo il rito degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, che aveva accolto un ricorso ex art. 114 c.p.a. e ordinato all’ASP di Reggio Calabria di dare piena esecuzione al giudicato sottostante, consistente, tra l’altro, nella presa in carico di un minore per l’attuazione di un progetto terapeutico con metodologia A.B.A. per venti ore settimanali fino al compimento del quattordicesimo anno di età, nonché nel pagamento delle somme riconosciute e nel rimborso delle spese di consulenza tecnica già anticipate.
A seguito della persistente inottemperanza, era stato nominato un commissario ad acta, il quale aveva depositato una documentata richiesta di chiarimenti. L’ASP, ritenendo di aver ottemperato, aveva adottato una determina con cui aveva operato una compensazione tra le somme già erogate a titolo di Fondo per la Non Autosufficienza e il danno patrimoniale riconosciuto in sentenza, liquidando solo le voci ulteriori. La valutazione del commissario e la documentazione acquisita avevano, però, fatto emergere profili di incertezza circa la permanenza del nucleo familiare sul territorio nazionale e l’effettivo svolgimento della terapia comportamentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la necessità di verificare la corretta ottemperanza al giudicato da parte dell’ASP di Reggio Calabria, in considerazione della persistente inottemperanza e delle questioni sollevate dalla documentazione versata in atti. In particolare, ha ritenuto di dover acquisire chiarimenti in ordine alla residenza del nucleo familiare, alla continuità della terapia ABA e alla documentazione fiscale inerente le rendicontazioni del Fondo per la Non Autosufficienza.
Sotto il profilo istruttorio, la Sezione ha ordinato alla parte ricorrente di fornire documentati chiarimenti su specifici punti: la residenza in Italia del nucleo familiare e la data fino alla quale il minore è stato sottoposto a terapia; l’eventuale inoltro all’ASP delle fatture corrispondenti alle spese dichiarate per la terapia ABA; la presentazione della rendicontazione FNA per l’annualità successiva.
Al commissario ad acta, invece, è stato demandato di acquisire dall’ASP copia della documentazione relativa all’inserimento del minore per l’assistenza con terapia cognitivo-comportamentale, al fine di verificare la tipologia di terapia prescritta e le modalità di svolgimento del piano terapeutico, oltre alle fatture e alle rendicontazioni FNA non ancora prodotte.
Il Collegio ha precisato che l’esito di tali incombenti è funzionale a chiarire ogni profilo in merito all’esecuzione del giudicato, disponendo il rinvio della trattazione dell’incidente di esecuzione a una successiva camera di consiglio. La decisione si fonda sul rilievo che la sola determina dell’ASP, con la compensazione operata tra le somme erogate e il danno liquidato, non sia di per sé sufficiente a dimostrare l’avvenuta ottemperanza, rendendosi necessario accertare la corrispondenza tra prestazioni erogate, spese documentate e contenuto del titolo esecutivo giudiziale.
Nota della Redazione
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