Cessazione della materia del contendere per satisfattività sopravvenuta nel rilascio del permesso (TAR Abruzzo n. 286 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, prevista dall’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente. La cessazione è caratterizzata dal contenuto di accertamento nel merito della pretesa avanzata e dalla piena soddisfazione offerta dalle successive determinazioni dell’amministrazione. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

Il Fatto

Nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2021, una società presentava istanza di nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato per alcuni cittadini stranieri, tra cui il ricorrente. Ottenuto il nulla osta e il visto di ingresso, il lavoratore entrava regolarmente in Italia. Cercava poi invano di contattare la società datrice di lavoro, divenuta irreperibile e sottoposta a liquidazione giudiziale.

Il difensore del ricorrente chiedeva alla Prefettura il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, invocando le circolari ministeriali in materia. La Prefettura comunicava la chiusura telematica delle istanze con revoca del nulla osta e del visto di ingresso, negando il permesso per attesa occupazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare. A seguito dell’ordinanza, l’amministrazione annullava la revoca e convocava il ricorrente allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Parte ricorrente dichiarava quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la pretesa sostanziale del ricorrente è stata completamente soddisfatta nelle more del giudizio. La stessa parte ricorrente ha dichiarato che, in seguito all’ordinanza cautelare, la pubblica amministrazione ha annullato la revoca del nulla osta e ha convocato il ricorrente per la conclusione del procedimento dinanzi allo Sportello Unico. Su tale premessa la richiesta di cessazione risulta fondata.

Accertata la piena satisfattività degli adempimenti posti in essere dall’amministrazione, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere richiamando la giurisprudenza amministrativa consolidata. Il Collegio riporta i principi elaborati in materia, tra cui Cons. Stato, sez. V, n. 2687 del 2018 e Cons. Stato, sez. V, n. 4191 del 2018, che delineano i caratteri distintivi dell’istituto.

La decisione sottolinea la differenza tra cessazione e carenza di interesse: la prima postula un accertamento di merito sulla pretesa e la piena soddisfazione della stessa, la seconda si fonda sul venir meno dell’utilità dell’accoglimento. Nel caso concreto ricorre la prima ipotesi, poiché l’amministrazione ha riconosciuto il bene della vita richiesto.

Quanto al gratuito patrocinio, il Collegio, tenuto a provvedere in via definitiva sull’istanza accolta provvisoriamente dalla competente Commissione, la conferma, rinviando la liquidazione delle competenze del difensore a separato provvedimento. Le spese di lite sono integralmente compensate, in considerazione del sollecito adempimento dell’amministrazione e della richiesta in tal senso di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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