Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 3750 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione al pagamento di una somma di denaro. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente al giudice di fissare, su richiesta di parte, la penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. Nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. La misura pari agli interessi legali non può considerarsi manifestamente iniqua. In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’ente inadempiente.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1421/2024 del 3 giugno 2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, nel presupposto del suo passaggio in giudicato. Con tale pronuncia l’amministrazione scolastica era stata condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.500 mediante emissione di buono elettronico, oltre spese di giudizio.
La ricorrente ha dedotto che la sentenza non è stata eseguita e ha chiesto che la sezione ordinasse all’amministrazione di provvedere, fissando un termine. In caso di ulteriore inerzia ha domandato la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla corresponsione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, rilevando che l’amministrazione, costituita con atto di stile, non ha fornito elementi ostativi all’accoglimento della domanda.
Di conseguenza il tribunale ha ordinato all’amministrazione di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. Il commissario, decorso infruttuosamente il termine, porrà in essere gli atti necessari per l’esecuzione del giudicato entro l’ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della scadenza del primo termine.
Il collegio ha altresì accolto la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede che il giudice fissi, su richiesta di parte, la somma dovuta dal resistente per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. La medesima disposizione stabilisce che, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, e che non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
Pertanto l’amministrazione è stata condannata al pagamento di una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, a decorrere dalla data di comunicazione della sentenza di ottemperanza e fino al giorno dell’effettivo adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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