Esame di maturità e voto numerico: insindacabile il merito tecnico della Commissione (TAR Marche n. 381 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. Il diritto del candidato affetto da grave patologia a ottenere il rinvio della prova orale non si traduce in un diritto a una sessione straordinaria ove il candidato non abbia mai richiesto un ulteriore differimento. Le censure che investono l’opportunità delle scelte organizzative della Commissione si risolvono in valutazioni di merito amministrativo, sottratte al sindacato del giudice. La valutazione negativa regolarmente deliberata e documentata nella scheda del candidato non è sindacabile nel merito.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava i quadri relativi all’esito finale dell’esame di maturità del corso di elettronica ed elettrotecnica, pubblicati all’albo dell’istituto il 10 settembre 2020, contestando di non aver superato la prova. Il candidato, affetto da grave patologia psichiatrica, aveva subito ricoveri e cure, e non si era presentato alla sessione orale del 7 settembre 2020 né a quella del 9 settembre 2020.
L’istituto, acquisito il certificato medico, fissava il colloquio per il giorno successivo. Il ricorrente lo sosteneva e non lo superava. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento degli esiti e degli atti presupposti, deducendo un unico e articolato motivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. La questione centrale riguarda l’art. 21 dell’ordinanza ministeriale sugli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020 e l’art. 3 Cost., invocati dal ricorrente per sostenere la mancata concessione di una sessione straordinaria rispetto ad altri studenti. Il Tribunale osserva che non è in dubbio la gravità delle patologie né il diritto del candidato a ottenere un rinvio dell’esame.
Tuttavia, il ricorrente e i suoi genitori non hanno mai indicato una data specifica per il rinvio. Il candidato non si è presentato all’esame fissato per il 9 settembre 2020; nello stesso giorno è stato chiesto il certificato medico e il colloquio è stato rinviato al 10 settembre, previa presentazione del certificato. Il ricorrente si è regolarmente presentato. Non risulta in atti alcuna richiesta di ulteriore differimento o di un termine particolare, né tale questione è stata sollevata prima della pubblicazione dell’esito o nella richiesta di autotutela dei genitori.
Quanto alla dedotta assenza di motivazione del giudizio negativo, la Commissione ha regolarmente approvato i criteri di valutazione della prova orale. Il giudizio è stato deliberato all’unanimità con la valutazione di 11/30, insufficiente al superamento dell’esame, e nella scheda del candidato sono riportati i contenuti del colloquio.
Il Collegio richiama quindi la giurisprudenza secondo cui il voto numerico, anche con riguardo all’esame di maturità, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, contenendo in sé la propria motivazione (TAR Toscana 21 ottobre 2023 n. 991). Le censure sul merito dell’operato dell’istituto appartengono al merito amministrativo e non sono valutabili giudizialmente. La particolarità della questione giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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