Interdittiva antimafia e illegittimità derivata del diniego del credito ZES (TAR Campania n. 3508 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di interdittiva antimafia, il provvedimento prefettizio che, in assenza di peculiari ragioni di urgenza e celerità, ometta di rinnovare o integrare il contraddittorio procedimentale sugli elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio, valorizzati nella motivazione, è affetto da illegittimità. Tale vizio si propaga, per illegittimità derivata, ai provvedimenti amministrativi adottati a valle dell’interdittiva, interamente fondati su di essa, come il diniego di accesso ai benefici fiscali. Il sopravvenuto provvedimento prefettizio che ammetta l’impresa alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011 determina il venir meno dell’interesse all’annullamento dell’interdittiva e dei provvedimenti applicativi, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il provvedimento interdittivo della Prefettura di Napoli, che ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi degli artt. 84 e 91 del Codice antimafia. A valle della misura interdittiva, numerose amministrazioni hanno adottato provvedimenti applicativi: sospensioni dei lavori, risoluzioni contrattuali, variazione soggettiva dell’appaltatore, cancellazione dall’Albo Gestori Ambientali e diniego del credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.

Con il ricorso introduttivo e tre atti di motivi aggiunti la società chiede l’annullamento di tali provvedimenti. Nel corso del giudizio la Prefettura, all’esito del riesame disposto dalla Sezione, applica le misure amministrative di prevenzione collaborativa ex art. 94 bis, d.lgs. n. 159/2011, determinando l’inefficacia dell’interdittiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, in via preliminare, che il sopravvenuto e inoppugnato provvedimento prefettizio, consentendo la ripresa dell’attività aziendale, supera l’efficacia dell’interdittiva impugnata e fa venir meno l’interesse alla sua caducazione. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due atti di motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR considera anche il disposto del comma 4 dell’art. 94 bis, che esclude automatismi alla scadenza della misura, ma ciò non muta l’esito.

Quanto al terzo atto di motivi aggiunti, relativo al diniego dell’Agenzia delle Entrate, il Collegio affronta anzitutto un profilo di rito. All’udienza del 3 dicembre 2025 l’Avvocatura dello Stato aveva rilevato che i motivi aggiunti erano stati notificati all’indirizzo PEC dell’Avvocatura distrettuale e non a quello proprio dell’Agenzia. Il Collegio, su richiesta della ricorrente, aveva concesso termine, mostrando così di ammettere la sanatoria ai sensi dell’art. 44 cod. proc. amm. La ricorrente ha provveduto alla notifica al corretto indirizzo, sanando la nullità con efficacia “ora per allora”.

Nel merito, il TAR accoglie il terzo atto di motivi aggiunti, ravvisando l’illegittimità derivata del diniego dell’Agenzia, interamente fondato sull’interdittiva. La censura sulla violazione degli artt. 92, comma 2-bis, e 94 bis del d.lgs. n. 159/2011 è fondata: la Prefettura ha valorizzato elementi indiziari sopravvenuti alla comunicazione di avvio del 20.2.2023 — la condanna di primo grado per usura, un contratto di subappalto e l’incendio di un escavatore — senza rinnovare il contraddittorio, pur in assenza di ragioni di urgenza. Ciò ha inficiato la valutazione sull’occasionalità del rischio infiltrativo e sull’applicabilità delle più blande misure collaborative, poi accordate in esito al remand disposto dalla Sezione.

Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla nullità della notifica e la possibilità di sanatoria ex art. 44, comma 4, c.p.a., come interpretato dalla Corte Costituzionale, sentenza n. 148/2021. Le spese sono interamente compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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