Contributi di urbanizzazione e sconto energetico: prescrizione dal deposito dell’APE (TAR Lombardia n. 1702 del 05.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del Comune di richiedere il conguaglio degli oneri di urbanizzazione, a seguito del mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico dichiarati in sede di DIA, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni decorrente dal deposito della certificazione energetica attestante i risultati effettivamente raggiunti. Ai sensi dell’art. 2935 c.c., infatti, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e solo con la presentazione della certificazione finale l’amministrazione è posta in condizione di verificare lo scostamento rispetto agli obiettivi di progetto e di quantificare il conguaglio. La delibera consiliare che subordina lo sconto all’effettivo raggiungimento degli obiettivi energetici individua nella certificazione il documento da cui muove la verifica, con la conseguenza che la pretesa dell’ente non è prescritta se avanzata entro dieci anni da quel deposito.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una DIA presentata nel 2008 per la realizzazione di un edificio residenziale. In quella sede la proprietà autoliquidava il contributo di costruzione e dichiarava di avvalersi delle riduzioni sugli oneri di urbanizzazione previste dalla delibera del Consiglio comunale di Milano n. 73/2007, in ragione del conseguimento di determinati obiettivi di risparmio energetico.

A lavori ultimati, la società subentrata nella titolarità dell’immobile depositava nel 2014 la certificazione energetica, dalla quale risultavano obiettivi diversi, e in parte migliorativi, rispetto a quelli indicati nella DIA. Dopo un’ingiunzione del 2015 e varie interlocuzioni, la società saldava gli importi autoliquidati; quindi il Comune, ultimate le verifiche, nel novembre 2019 richiedeva un conguaglio di oltre sedicimila euro, rideterminando le riduzioni effettivamente spettanti. La società impugnava la richiesta, eccependo la prescrizione decennale del credito comunale e chiedendo la restituzione della maggiore somma versata a titolo di monetizzazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. La questione giuridica centrale riguarda il dies a quo della prescrizione del diritto dell’amministrazione al conguaglio degli oneri concessori. La ricorrente sosteneva che il termine decorresse dalla presentazione della DIA originaria; il Comune replicava che solo con la certificazione finale l’ente è in grado di determinare lo sconto effettivamente spettante e di operare le operazioni di dare/avere sul contributo autoliquidato.

Il Collegio ricostruisce il quadro regolamentare. La delibera n. 73/2007 subordina le riduzioni alla produzione di una certificazione energetica comprovante il raggiungimento degli obiettivi previsti, e la circolare comunale n. 1/2008 chiarisce che chi intende fruire delle riduzioni può indicare in DIA i valori calcolati sulla base della relazione tecnica di progetto, ma deve poi presentare, a conclusione dell’intervento, la certificazione dalla quale risulti la conferma di quegli obiettivi.

Tale obbligo è funzionale a consentire all’ente la verifica sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi dichiarati e, in caso di scostamento, la richiesta del conguaglio. Su questa base il Tribunale applica l’art. 2935 c.c.: poiché il diritto al conguaglio può essere fatto valere solo quando è disponibile la documentazione attestante i risultati effettivamente raggiunti, il termine prescrizionale decorre dal deposito di quella certificazione, non dalla DIA.

Nel caso concreto è incontestato che la certificazione sia stata trasmessa al Comune nel maggio 2014. Ne consegue che nel novembre 2019, alla data della richiesta di conguaglio, il termine decennale non era ancora decorso e la pretesa dell’amministrazione restava esigibile. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della società ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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