Abrogazione dell’art. 30 l.r. Sicilia n. 29/1995 e divieto di insediamenti commerciali (TAR Sicilia n. 3709 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’abrogazione dell’art. 30 della legge regionale n. 29/1995 ad opera dell’art. 14, secondo comma, lettera b), della legge regionale n. 33/2021 preclude l’insediamento di attività commerciali al dettaglio nelle aree di sviluppo industriale. Il richiamo contenuto nell’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore ASI alla norma abrogata non può essere qualificato come recettizio, poiché la norma primaria prevale sulle subordinate previsioni della pianificazione urbanistica. La disciplina abrogata aveva, del resto, carattere transitorio, essendo dettata “in previsione della riforma della normativa relativa alle aree di sviluppo industriale”. Il diniego di nulla-osta fondato su tale assetto normativo è legittimo, non essendo configurabile un contrasto tra Piano ASI e Piano Regolatore Generale del Comune.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di una quota di un lotto in Contrada Targia a Siracusa, aveva promesso di vendere la propria quota a una società, a condizione che fosse possibile realizzare un capannone per la vendita di arredamenti. La società ha quindi presentato all’IRSAP le istanze per l’autorizzazione all’insediamento dell’attività commerciale, propedeutica alla richiesta di permesso di costruire in variante.
Con la nota ricevuta il 15 febbraio 2024, l’IRSAP ha negato il nulla-osta, rilevando che l’art. 12 delle NTA del P.R.A.S.I.S. non consentiva più l’insediamento di attività commerciali al dettaglio, per effetto dell’abrogazione dell’art. 30 della legge regionale n. 29/1995. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata dell’art. 30 della legge regionale n. 29/1995, che equiparava a certe condizioni le attività di distribuzione commerciale a quelle di produzione industriale ai fini dell’applicazione degli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 1/1984, cioè ai fini dell’assegnazione dei lotti in area ASI, precisando che le aree commerciali non potevano superare il 10% della superficie dell’area.
Rileva il Tribunale che tale norma è stata abrogata dall’art. 14, secondo comma, lettera b), della legge regionale n. 33/2021 e che la disciplina di rango primario non può che prevalere sulle subordinate previsioni della pianificazione urbanistica. Ne consegue che non può ritenersi più consentito l’insediamento di attività commerciali in area ASI.
L’interpretazione proposta dalla ricorrente, secondo cui il richiamo all’art. 30 sarebbe recettizio e dunque insensibile all’abrogazione, viene respinta perché si pone in contrasto con la normativa primaria. Il Collegio osserva inoltre che la norma abrogata aveva inteso consentire l’equiparazione solo in via transitoria, sicché l’interpretazione fatta propria dall’Amministrazione appare coerente con la natura dell’area e con la finalità di favorirne lo sviluppo industriale.
Quanto al dedotto contrasto con il Piano Regolatore Generale comunale, il Tribunale rileva che lo strumento urbanistico non è stato versato in atti e che, in ogni caso, viene in rilievo la necessaria osservanza di una disposizione legislativa che prevale anche sul sotto-ordinato strumento urbanistico comunale. La sentenza del C.G.A.R.S. n. 1026/2022 e il precedente TAR Sicilia, Catania, n. 3120/2020 sono giudicati non pertinenti, perché riferiti a un quadro normativo previgente all’abrogazione espressa. La questione del rapporto con i principi di liberalizzazione del mercato dei servizi, oggetto della pronuncia del Cons. Stato n. 2815/2024, non è scrutinabile perché non ritualmente dedotta.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in complessivi 1.000,00 euro oltre accessori.
Nota della Redazione
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