Tariffa d’accesso alle ZTL bus legittima anche senza PUT, basta il PGTU (TAR Campania n. 3347 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà dei Comuni di subordinare al pagamento di una somma l’accesso dei veicoli a motore alle zone a traffico limitato, prevista dall’art. 7, comma 9, cod. strada, non presuppone l’adozione del Piano urbano del traffico: è sufficiente il Piano generale del traffico urbano, che può legittimamente prevedere misure di tariffazione degli accessi. Il road pricing costituisce misura aggiuntiva e disincentivante rispetto alla limitazione dell’accesso, non obiettivo finale, e la relativa determinazione appartiene alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. La compressione della libertà di circolazione e di iniziativa economica è giustificata dalla tutela rafforzata dell’ambiente, del paesaggio e della salute.

Il Fatto

Alcune società titolari di autorizzazioni al trasporto di persone con autobus impugnavano, con distinti ricorsi poi riuniti, le deliberazioni e le ordinanze con cui il Comune di Napoli aveva istituito e regolamentato zone a traffico limitato a pagamento per l’accesso dei bus turistici in diverse aree del centro cittadino. Le misure erano state dapprima sperimentate e poi rese definitive con la deliberazione di Giunta comunale n. 111 del 25.03.2025 e la successiva ordinanza dirigenziale n. 197 del 25.03.2025.

Le ricorrenti deducevano, tra l’altro, la violazione delle direttive ministeriali del 1995 e del 1997, l’assenza di un Piano urbano del traffico, il difetto di istruttoria e di motivazione, la disparità di trattamento rispetto alle categorie esentate, la violazione della libertà di circolazione e della libertà di stabilimento, nonché la configurabilità di un aiuto di Stato in favore di taxi e NCC.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibili i ricorsi e i motivi aggiunti più risalenti, per sopravvenuta carenza di interesse: la definitiva approvazione del nuovo assetto regolatorio ha fatto perdere efficacia ai provvedimenti gravati, rendendo inutile un eventuale annullamento. Le censure sono state quindi esaminate con riferimento ai motivi aggiunti del 2025.

Sul presupposto pianificatorio, il Tribunale ha chiarito che per istituire una ZTL non è richiesta l’adozione del Piano urbano del traffico, ma solo il PGTU, che il Comune di Napoli ha adottato e aggiornato. La direttiva ministeriale richiamata dall’art. 7, comma 9, cod. strada riguarda l’individuazione dei Comuni legittimati, le modalità di riscossione e le categorie esentate, non un presupposto pianificatorio ulteriore. L’aggiornamento al PGTU richiama espressamente il road pricing e il controllo degli accessi veicolari.

Quanto all’istruttoria, il Collegio ha ritenuto motivata la scelta di rendere definitiva la misura, fondata sul dato della riduzione della presenza dei bus nelle aree interne alle ZTL. La tariffa costituisce corrispettivo di una utilizzazione particolare della strada, strumento disincentivante al traffico in zone sensibili, e non prestazione patrimoniale imposta di natura tributaria.

Le censure di disparità di trattamento sono state respinte: le esenzioni rispondono a diversità di natura e funzione del servizio, e la distinzione tra trasporto di linea e attività di gran turismo, di carattere commerciale, è ragionevole. Infondate anche le deduzioni sulla libertà di stabilimento e sull’aiuto di Stato, non ricorrendone i requisiti, con esclusione di questioni pregiudiziali da sottoporre alla Corte di giustizia UE.

La Corte ha infine ribadito che le scelte di limitazione della circolazione e di istituzione di ZTL sono espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito, salvo manifesta irragionevolezza, nella specie esclusa. I motivi aggiunti sono stati respinti, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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