Presa d’atto di ottemperanza alla VIA: la controversia sulla centrale di compressione appartiene alla competenza funzionale del TAR Lazio (TAR Abruzzo n. 333 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia concernente il giudizio di presa d’atto dell’ottemperanza alle prescrizioni imposte con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale di una centrale di compressione inserita nella rete nazionale dei gasdotti è devoluta alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), c.p.a.. La lettera della norma, che riferisce la competenza alle “controversie” concernenti “infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”, senza alcuna limitazione, non consente di escludere i segmenti procedimentali della più complessa procedura autorizzatoria. L’atto di ottemperanza, incidendo sulla stessa possibilità operativa della rete nazionale, è attratto nella competenza del giudice centrale, la cui ratio è assicurare la trattazione unitaria del contenzioso sulla funzionalità della rete.
Il Fatto
Il Comune di Sulmona impugnava il giudizio di presa d’atto dell’ottemperanza alle prescrizioni n. A.12, A.16, A.19 e A.20 di cui al D.M. VIA n. 70/2011, emesso il 13 luglio 2023 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale della Regione Abruzzo. Il provvedimento riguardava la Centrale di compressione gas di Sulmona, parte del vasto progetto del metanodotto Sulmona-Foligno, inserito nella c.d. “Rete Adriatica”, funzionale al trasporto del gas naturale importato e alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il Comune deduceva l’erroneità del giudizio di conformità alle prescrizioni ante operam, anche per l’intervenuta inefficacia del precedente giudizio di VIA per decorso del termine chiedendo, ove necessario, apposita istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza funzionale sollevata dalle Amministrazioni resistenti e dalla società controinteressata, ritenendo dirimente la natura dell’infrastruttura oggetto del procedimento. La controversia, pur relativa a una fase successiva all’autorizzazione, riguarda un intervento localizzato in Abruzzo ma inserito nella pianificazione della rete nazionale dei gasdotti, quale opera funzionale al miglioramento della capacità di trasporto dell’energia e alla stabilità del sistema elettrico nel centro del Paese.
Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’attribuzione al TAR Lazio della competenza funzionale inderogabile mira a garantire la trattazione unitaria di tutto il contenzioso suscettibile di incidere sulla funzionalità della rete elettrica, e analogamente di quella del gas, non disaggregabile in senso territoriale. In tal senso, la giurisprudenza ha esteso la competenza a tutte le manifestazioni di pubblici poteri che, anche indirettamente, attengano alla costruzione degli impianti strategici.
La circostanza che l’atto impugnato costituisse solo un segmento procedimentale della più complessa procedura autorizzatoria non è stata ritenuta idonea a escludere la competenza del TAR centrale. Il Collegio ha evidenziato che la mancata realizzazione della centrale di compressione impedirebbe la realizzazione dell’intero progetto di rete, con conseguente incidenza sulla stessa possibilità operativa della rete nazionale. Sotto il profilo logico, pertanto, non è possibile escludere la competenza del giudice centrale, pena la negazione della stessa ratio dell’attribuzione.
Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza, indicando quale giudice competente il TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi degli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. f), c.p.a., con possibilità di riassunzione del ricorso ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. e con compensazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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