Ottemperanza al giudicato e onere della prova senza mora per crisi finanziaria (TAR Sicilia n. 3430 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato il rituale esercizio dell’azione e il titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice amministrativo, l’amministrazione debitrice ha l’obbligo giuridico di darvi esecuzione. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., non essendo sufficiente la mancata contestazione del titolo o la mancata prova dell’avvenuto pagamento. La penalità di mora non può essere liquidata quando le note difficoltà di adempimento dell’ente, connesse allo stato finanziario e al piano di riequilibrio approvato, costituiscono fatti notori valutabili ex art. 115 cod. proc. civ. Il giudice nomina quindi il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza, con riserva di liquidare il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La società ricorrente ha proposto ricorso notificato il 7 aprile 2025 e depositato il 15 aprile 2025 per ottenere l’esecuzione di una sentenza del TAR Sicilia, passata in giudicato, con cui l’amministrazione comunale intimata era stata condannata al pagamento di una somma. Nonostante la regolarità della notifica, il Comune intimato non si è costituito in giudizio.

Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione via PEC il 20 settembre 2022, con conseguente rispetto delle formalità e dei termini previsti dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio, con domanda di condanna dell’ente all’esecuzione e di liquidazione della penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ricorrenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a. ammette il rimedio. Il TAR accerta il rispetto del termine decennale previsto dall’art. 114, comma 1, c.p.a. e del termine di deposito del ricorso fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm.

Superata la verifica processuale, il giudice affronta il merito. La ritualità dell’esercizio dell’azione e l’affermato inadempimento dell’ente fondano l’obbligo giuridico di dare esecuzione al titolo. Il Collegio richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ. L’amministrazione resistente non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento.

Da ciò deriva l’ordine di ottemperanza entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica della sentenza a cura di parte. Il Collegio respinge invece l’istanza di penalità di mora: le note difficoltà di adempimento connesse allo stato finanziario del comune, per cui è stato approvato un piano di riequilibrio nel 2023, assumono rilievo ex art. 115 cod. proc. civ. in quanto fatti notori, secondo il richiamo al T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 2 novembre 2021, n. 788.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario generale della Città metropolitana di Messina, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti esecutivi. Il compenso sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza ex art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con decorrenza dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/2014, avuto riguardo ai medi tariffari per le procedure esecutive mobiliari e allo scaglione di valore applicabile, con richiamo alla giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. III, n. 1247/2016 e n. 453/2015. Il dispositivo accoglie il ricorso, respinge la domanda di penalità di mora, dispone l’intervento sostitutivo e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *