Accesso agli atti strumentale alla difesa nel contenzioso tributario (TAR Campania n. 3229 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione per trenta giorni sulla richiesta di accesso documentale è qualificato come rigetto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e legittima il ricorso ex art. 116 c.p.a.. L’accesso richiesto per difendere i propri interessi giuridici è assistito dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 e da un interesse qualificato ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b). Il diritto di accesso ha natura autonoma rispetto alla situazione sostanziale sottostante: l’amministrazione non può negarlo contestando la fondatezza della pretesa che il richiedente intende far valere in altra sede. L’apprezzamento sulla decisività del documento compete, se del caso, solo al giudice investito della controversia principale.

Il Fatto

Il ricorrente ha ricevuto la notifica di un’ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune, per un debito complessivo di Euro 1.274,27. L’ingiunzione si fonda, tra l’altro, su un avviso di accertamento ICI del 2014, del quale il ricorrente contesta la notificazione.

Per verificare la legittimità della pretesa, anche in vista dell’impugnazione innanzi alla giurisdizione tributaria, il ricorrente ha chiesto al Comune copia dell’avviso di accertamento, degli eventuali atti interruttivi della prescrizione e dei relativi referti di notificazione. L’ente non ha fornito alcun riscontro: si è formato il silenzio-rifiuto e il ricorrente ha proposto ricorso per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la corretta incardinazione dell’azione, proposta ai sensi dell’art. 116 c.p.a. avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso documentale. Poiché la richiesta è stata consegnata via PEC e il termine di trenta giorni è decorso inutilmente, la legittimazione del ricorrente è stata riconosciuta.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto la pretesa ostensiva assistita da un interesse qualificato, secondo la definizione dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990: l’interesse sorge direttamente dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, atto fondato sull’avviso di accertamento di cui si chiede l’ostensione. La conoscenza dell’atto presupposto è strumentale all’esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 della Costituzione nel contenzioso tributario.

Trova quindi applicazione l’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, che garantisce l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. La giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che il diritto di accesso ha natura autonoma rispetto alla posizione giuridica sottostante e non può essere negato sulla base di una valutazione circa la fondatezza della pretesa fatta valere in altra sede (TAR Lombardia n. 912/2024). L’apprezzamento sulla decisività del documento compete solo all’autorità giudiziaria della controversia principale.

La legittimazione del ricorrente è stata ritenuta in re ipsa, derivando dalla posizione di destinatario di un atto di riscossione coattiva (TAR Campania n. 2666/2026). L’amministrazione non può sindacare le strategie difensive del privato, ma deve limitarsi a verificare l’esistenza dell’interesse qualificato all’ostensione. Il silenzio-rifiuto è stato pertanto dichiarato illegittimo, in violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.

Il ricorso è stato accolto: è stato dichiarato l’obbligo del Comune di consentire l’accesso ai documenti richiesti mediante esame ed estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di giudizio, liquidate in Euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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