Revoca del divieto prefettizio di detenzione armi e nuovi motivi ostativi (TAR Lombardia n. 280 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto prefettizio di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del soggetto, potendo valorizzare anche fatti isolati ma significativi e vicende non aventi rilevanza penale. Tuttavia, in sede di esame dell’istanza di revoca del divieto, il rigetto non può fondarsi su circostanze risalenti nel tempo, già note all’Amministrazione e mai prima d’ora valorizzate: tale modo di procedere integra eccesso di potere e contrasta con la ratio dell’istituto revisionale. Il potere esercitato nuovamente deve basarsi su sopravvenienze rispetto al quadro indiziario originario e su una motivazione che dia conto dell’attualità dell’inaffidabilità, anche alla luce dell’eventuale archiviazione penale e della depenalizzazione delle condotte pregresse.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Brescia ha respinto l’istanza di riesame e revoca del provvedimento che gli aveva vietato di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Il divieto originario trovava fondamento nella segnalazione dei Carabinieri, determinata dal deferimento per il reato di cui all’art. 697, primo comma, cod. pen., in violazione dell’art. 38 TULPS: l’acquisto di una carabina ad aria compressa era stato denunciato con un ritardo di quarantotto ore rispetto alle settantadue previste.

Il procedimento penale si era concluso con archiviazione per difetto dell’elemento soggettivo. Sulla base di tale esito il ricorrente aveva chiesto la revoca del divieto; la Prefettura aveva opposto un preavviso di diniego incentrato sull’assenza di requisiti di affidabilità, richiamando tre deferimenti (1986, maggio e giugno 2022) e una condanna del 1983 per oltraggio a pubblico ufficiale, non seguita da riabilitazione. Il successivo rigetto ha dato origine al giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla regola dell’art. 39 TULPS e dalla giurisprudenza amministrativa richiamata, secondo cui non esiste una posizione di diritto soggettivo all’ottenimento e alla conservazione del titolo abilitativo in materia di armi. L’autorità di pubblica sicurezza gode di lata discrezionalità, potendo valutare la prevedibilità dell’abuso e valorizzare anche fatti isolati ma significativi, nonché vicende personali prive di rilevanza penale. Il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto all’irrazionalità o arbitrarietà della valutazione, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. III, n. 4914 del 31.5.2024.

Su questa base il Tribunale rileva il primo profilo di illegittimità: il rigetto dell’istanza di revoca si fonda su ragioni ulteriori rispetto a quelle enucleate nel divieto originario. La Prefettura ha richiamato il deferimento del 1986 e la condanna del 1983, entrambi risalenti agli anni Ottanta e già noti all’Amministrazione, che non li aveva mai valorizzati, neppure in occasione delle precedenti autorizzazioni in materia di armi rilasciate al ricorrente.

Il Collegio richiama il dovere dell’Amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di revoca, in ragione della limitazione di durata indeterminata che il divieto produce nella sfera giuridica del destinatario. Il titolare ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere, decorso un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, un aggiornamento della propria posizione e la revoca dell’atto inibitorio, come affermato da TAR Brescia, Sez. I, n. 776 del 2.10.2024. La rivalutazione può condurre a esito negativo, ma solo facendo leva su elementi sopravvenuti, non su vicende remote non ritenute in precedenza sintomatiche.

A conferma di tale lettura il Tribunale richiama, mutatis mutandis, il principio espresso dall’art. 10-bis, legge n. 241/1990, come novellato nel 2020, secondo cui nell’esercizio del potere l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria. Il provvedimento appare inoltre carente sul piano motivazionale, sia per la mancata attualizzazione dell’inaffidabilità desunta dalle remote condotte, sia per l’omessa considerazione della depenalizzazione della resistenza a pubblico ufficiale e dell’intervenuta archiviazione, ferma restando l’autonomia tra giudizio penale e amministrativo.

Il ricorso è pertanto accolto nei primi due motivi, con assorbimento delle residue censure e annullamento dell’atto. La Prefettura dovrà rideterminarsi tenendo conto esclusivamente di circostanze sopravvenute all’originario divieto, con congrua motivazione sulla valutazione del pericolo di abuso delle armi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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