Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 3130 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta dal giudice civile. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza e può nominare fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza ed è dovuta sino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Campania per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Nola n. 1085/2025, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogargli la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per le tre annualità già maturate.

La sentenza civile non era stata impugnata ed era passata in giudicato; notificata in forma esecutiva, non aveva però ricevuto esecuzione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza, la nomina anticipata di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese con distrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza del giudice ordinario è munita di attestazione di conformità ed è passata in giudicato; è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato alcuna esecuzione al dettato giudiziale.

Il TAR ha quindi ribadito che il giudicato civile ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. L’obbligo non si esaurisce in un adempimento formale: consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Il credito formativo del docente si traduce così nell’accredito effettivo dell’importo sulla carta elettronica.

Su queste basi il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato, assegnando la Carta elettronica e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di inerzia oltre tale termine, il Collegio ha nominato fin d’ora commissario ad acta il direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedierà su istanza della parte e assicurerà nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

L’Amministrazione è stata inoltre condannata alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza e resta dovuta sino all’adempimento o, in caso di persistente inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario ad acta, secondo il richiamo a T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e a T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione, distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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