Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spese di lite (TAR Campania n. 5576 del 09.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorso individui il titolo esecutivo in modo univoco, anche se l’epigrafe rechi un numero di sentenza errato, purché siano correttamente indicati il numero di ruolo generale e le parti del giudizio e la sentenza corretta sia stata notificata e depositata. Il giudice amministrativo, accertato il passaggio in giudicato delle sentenze e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione.
Il Fatto
I ricorrenti, avvocati che si difendono in proprio e che nei giudizi presupposti si erano dichiarati antistatari delle spese, agiscono per l’esecuzione di sei sentenze con le quali il TAR Campania aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite. Deducono che, nonostante la notifica dei titoli e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato. Chiedono quindi l’ordine di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si costituisce con memoria di stile, senza contestare nel merito l’inadempimento. I ricorrenti precisano in una successiva memoria che, per mero errore materiale, l’epigrafe del ricorso indica la sentenza n. 1355/2026 in luogo della n. 1448/2026, mentre risultano corretti il numero di ruolo generale e le parti del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’errore materiale nell’indicazione del titolo. Ritiene che tale errore sia del tutto ininfluente, perché percepibile dal Ministero resistente, che nulla ha obiettato. I ricorrenti hanno correttamente indicato il numero di R.G. e le parti del giudizio, e hanno notificato e depositato la sentenza corretta: il titolo esecutivo è dunque identificabile senza ambiguità.
Nel merito, la decisione muove dall’art. 112, comma 2, lett. a), c.p.a., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato. Il Collegio verifica la sussistenza di entrambe le condizioni: il passaggio in giudicato delle sentenze, attestato dalla segreteria, e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione ai titoli nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Il termine è funzionale a consentire all’amministrazione di provvedere spontaneamente prima dell’intervento sostitutivo.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., individuandolo nel Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. L’ausiliario dovrà compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione entro l’ulteriore termine di 60 giorni dalla formale richiesta della parte interessata.
Il Tribunale ribadisce che l’eventuale esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie, incluse le opportune variazioni di bilancio. La liquidazione del compenso del commissario avverrà al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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