Giudizio di ottemperanza e procedura di riequilibrio finanziario dell’ente locale (TAR Campania n. 3115 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la liquidazione del quantum di una condanna generica pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. non integra una procedura esecutiva ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL, con la conseguenza che non è soggetto alla sospensione ivi prevista a seguito della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. La norma richiamata preclude, infatti, unicamente la prosecuzione delle procedure esecutive azionate per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro determinate. Diversamente, la fase di determinazione del danno da occupazione illegittima secondo i criteri fissati nella sentenza di condanna generica conserva un contenuto cognitorio pregnante e non può essere sospesa fino all’approvazione o al diniego del piano di riequilibrio. La mancata applicazione della penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., è giustificata dallo stato di riequilibrio finanziario dell’ente e dalla natura della pretesa, non suscettibile di immediato soddisfacimento.
Il Fatto
I ricorrenti agiscono in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo TAR n. 1365/2016, con la quale il Comune era stato condannato alla restituzione di un fondo illegittimamente occupato per la realizzazione di interventi di interesse pubblico, nonché al risarcimento dei danni da occupazione illegittima, da liquidare su accordo delle parti secondo i criteri indicati nella stessa pronuncia.
Essendo l’ente rimasto inerte, i ricorrenti hanno proposto azione di ottemperanza chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del gravame per la pendenza della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale deliberata nel 2018. Nelle more è intervenuta la riconsegna del fondo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esamina l’eccezione di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 243-bis, comma 4, TUEL. Il giudizio di ottemperanza è equiparabile alle procedure esecutive e rientra, dunque, nell’ambito di applicazione della norma richiamata. Tuttavia, nella specie si tratta di eseguire una condanna generica pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., che rinvia alle parti la determinazione del quantum dovuto.
Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui la condanna generica non è ancora una somma determinata, dovendo il giudice liquidarla in caso di mancato accordo. Il giudizio azionato non assicura l’effettivo soddisfacimento della pretesa, ma riveste un contenuto cognitorio pregnante: si verte in un giudizio di cognizione, governato dalle norme sull’ottemperanza quanto al rito e ai poteri del giudice.
Il riferimento alle procedure esecutive contenuto nell’art. 243-bis, comma 4, TUEL preclude la prosecuzione delle procedure azionate per l’esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro determinate, non potendo legittimare la sospensione dei giudizi di ottemperanza in cui va esercitato un potere sostanzialmente cognitorio. Le disposizioni che ostacolano il soddisfacimento dei crediti verso la p.a. vanno interpretate in senso restrittivo. L’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, il Comune non ha formulato alcuna proposta di risarcimento secondo i criteri fissati nella sentenza. Va quindi ribadito l’obbligo di eseguire il giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Scaduto infruttuosamente il termine, provvederà quale commissario ad acta il Direttore della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Campania, con ulteriore termine di sessanta giorni. La nomina non esclude la persistente responsabilità dell’ente.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 15/2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico assumano rilievo. Lo stato di riequilibrio finanziario dell’ente e la natura della pretesa, che non consente l’immediato soddisfacimento del credito, giustificano la mancata applicazione della misura.
Va dichiarata la cessata materia del contendere quanto all’obbligo restitutorio, essendo intervenuta la riconsegna del fondo. Il ricorso è accolto per la restante parte. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono compensate verso le controinteressate.
Nota della Redazione
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