La rinuncia all’interesse del difensore comporta improcedibilità del ricorso (TAR Sicilia n. 4125 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. L’esito in rito consegue alla sola manifestazione di volontà della parte, senza necessità di scrutinio della fondatezza dei motivi. La regola si applica tanto al ricorso introduttivo quanto al ricorso per motivi aggiunti, ove la rinuncia riguardi l’intero interesse azionato.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava davanti al TAR Sicilia la diffida adottata dal Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell’art. 29-decies d.lgs. n. 152/2006, unitamente agli atti istruttori di ISPRA e ARPA Sicilia, compresi i verbali di sopralluogo e i rapporti conclusivi di ispezione. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la società impugnava la nota di rideterminazione della diffida ai sensi dell’art. 29-undecies del medesimo decreto, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di riesame parziale dell’AIA.
Si costituivano il Ministero, ISPRA, ARPA e la Presidenza della Regione Siciliana, chiedendo dichiararsi improcedibile il ricorso e, in subordine, respingerlo. La società rinunciava alla domanda cautelare in corso di causa. All’udienza del 9 dicembre 2024 il difensore ribadiva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, già rappresentata con atto del 13 novembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in ragione di quanto rappresentato dal difensore, è venuto meno l’interesse alla definizione del ricorso. La questione si risolve sul piano strettamente processuale: non si tratta di vagliare i motivi di impugnazione, ma di prendere atto della volontà della parte di non coltivare più la pretesa azionata.
Il Tribunale richiama il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tal caso, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non può decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. La pronuncia si fonda sul richiamo, tra le altre, a T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 21 novembre 2024, n. 2237; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II ter, 20 novembre 2024, n. 20627; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18 novembre 2024, n. 6300.
La regola trova applicazione sia per il ricorso introduttivo sia per il ricorso per motivi aggiunti, entrambi dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio non procede quindi all’esame delle censure, che restano assorbite dalla pronuncia in rito.
Sul versante delle spese, il Tribunale rileva che l’esito in rito e la peculiarità della vicenda contenziosa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa; il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte ricorrente e delle persone menzionate, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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