Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Campania n. 2263 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. In ossequio al principio dispositivo, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso allorché il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. La declaratoria opera anche quando la parte pubblica aderisca alla richiesta. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione di giustizia ed equità del Collegio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la delibera con cui Invitalia S.p.A. aveva disposto nei suoi confronti la decadenza della domanda dalle graduatorie di un avviso del Ministero della Cultura, nonché la comunicazione che aveva trasmesso il provvedimento. Il ricorso era stato proposto dinanzi al TAR Campania dopo che il TAR Lazio, sede di Roma, aveva declinato la propria competenza territoriale.

Nel corso del giudizio, con atto depositato il 23 dicembre 2025, il ricorrente ha chiesto il passaggio in decisione senza discussione e che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non avendo più la possibilità di realizzare l’intervento oggetto del finanziamento nel rispetto della tempistica degli stati di avanzamento per il collaudo finale previsto dal PNRR. Invitalia S.p.A. ha preso atto della dichiarazione e vi ha aderito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare il percorso processuale. Con ordinanza n. 1156 del 26 maggio 2025 la Sezione aveva respinto la domanda incidentale di sospensione, ritenendo sussistenti profili di improcedibilità legati alla eccepita tardiva riassunzione e non ravvisando gli estremi dell’errore scusabile, poiché il termine per la riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale resta quello fissato dall’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., ancorché soggetto a dimidiazione in ragione della specialità del rito di cui all’art. 119 cod. proc. amm..

La questione giuridica centrale attiene alla disponibilità dell’azione sino alla trattazione in decisione. Il Tribunale afferma che, fino a tale momento, il ricorrente può rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione. Ne deriva che il giudice amministrativo, in ossequio al principio dispositivo, è tenuto alla declaratoria di improcedibilità quando il ricorrente dichiari la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

A sostegno il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, indicata come consolidata: Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016, oltre a TAR Napoli, Sez. III, n. 8107 del 2025, n. 5396 del 2024, n. 1839 del 2022, n. 4452 del 2021 e Sez. VIII, n. 554 del 2020 e n. 3464 del 2017.

Alla luce delle richieste formulate da entrambe le parti e della giurisprudenza richiamata, il Tribunale dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, ravvisa giusti motivi di equità per disporne la compensazione integrale, tenuto conto dell’esito della causa, con contributo unificato definitivamente a carico di parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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