Diniego edilizio fondato su ragioni nuove rispetto al preavviso di rigetto (TAR Campania n. 2249 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ illegittimo, per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il provvedimento di diniego la cui motivazione sia arricchita di ragioni giustificative diverse e ulteriori rispetto a quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale mediante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Non occorre un rapporto di identità né una corrispondenza puntuale e di dettaglio tra preavviso di rigetto e determinazione conclusiva, potendo l’amministrazione meglio precisare le proprie posizioni giuridiche. E’ però necessario che il contenuto sostanziale del diniego si iscriva nello schema delineato dalla comunicazione ex art. 10-bis, restando esclusa la possibilità di fondare il provvedimento finale su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla motivazione dell’atto endoprocedimentale.
Il Fatto
Una società ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per un intervento di rigenerazione urbana su aree di sua proprietà, ricadenti in zona classificata “DP – produttiva”, consistente nella demolizione di un manufatto esistente e nella costruzione di un fabbricato a destinazione produttiva. Nel corso dell’istruttoria il Comune ha chiesto ad ANAS chiarimenti sulle distanze dal ciglio stradale; l’ente gestore ha qualificato l’arteria come strada extraurbana secondaria di tipo C, con fascia di rispetto di 30 metri derogabile dal Comune.
Dopo il preavviso di diniego, e dopo le memorie difensive della società, il Comune ha adottato una delibera di adeguamento del PUC con cui ha riclassificato la strada come tipo B, con fascia di rispetto di 40 metri, e ha respinto definitivamente l’istanza richiamando tale nuova classificazione. La società ha impugnato il diniego e la delibera, deducendo tra l’altro la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulle distanze. La zona di causa è classificata “DP produttiva”: per le strade di tipo C il PUC prescrive una fascia di rispetto delle nuove costruzioni dal ciglio stradale non inferiore a 30 metri. Secondo il Tribunale i 10 metri previsti dall’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 495/1992 costituiscono un limite minimo, che il Comune può ampliare nell’esercizio della propria potestà pianificatoria. La pretesa di invocare una fascia di soli 10 metri non trova quindi fondamento, considerata la corretta classificazione della strada prima della modifica deliberata.
Passando al secondo motivo, il Tribunale rileva che nel preavviso di rigetto il Comune aveva effettivamente prospettato la questione dell’ampliamento a 40 metri, ma riconducendola alla sola dichiarazione di pubblica utilità avviata dal Commissario straordinario, con espressa precisazione che la procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio era ancora in itinere. La società ha replicato nei termini così prospettati, osservando che l’ampliamento richiedeva una formale modifica del PUC.
Il Collegio osserva che la nuova classificazione come strada di tipo B, derivante dall’adeguamento del PUC, è stata opposta per la prima volta solo nel provvedimento conclusivo, senza alcun contraddittorio procedimentale sul punto. Nel preavviso la questione era stata posta in termini diversi, con riferimento alla procedura espropriativa in itinere.
Decisiva è dunque la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, secondo l’orientamento che reputa illegittimo il diniego motivato con ragioni nuove rispetto a quelle sottoposte al contraddittorio, richiamando le pronunce del TAR Veneto n. 72 del 2019, del TAR Catanzaro n. 49 del 2016 e del TAR Liguria n. 232 del 2015. Quanto alla delibera di adeguamento del PUC, il Tribunale esclude il dedotto difetto di motivazione, riconoscendone la coerenza con l’art. 47-bis della legge regionale n. 16/2004, introdotto dall’art. 42 della legge regionale n. 5/2024, avendo inciso sulla sola classificazione della strada. Il ricorso è accolto con annullamento della determina di diniego, salvi gli ulteriori provvedimenti comunali, con condanna dell’ente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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