Strada di lottizzazione su suolo privato e destinazione all’uso pubblico (TAR Toscana n. 362 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esistenza giuridica di una strada, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, è sufficiente la destinazione dell’area alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restando irrilevante la titolarità pubblica o privata del suolo: il pubblico transito può legittimamente esercitarsi anche su beni di proprietà privata. La clausola della convenzione di lottizzazione che assoggetta le aree destinate a opere di urbanizzazione a uso pubblico prima della cessione al Comune attribuisce alle stesse, una volta ultimati i lavori, la qualifica di aree private a uso pubblico senza ulteriori formalità. La mancata acquisizione della proprietà dell’area da parte dell’Amministrazione rileva sul piano della corretta esecuzione della convenzione, ma non incide sulla legittimità dell’ordinanza che dispone l’apertura al traffico della viabilità. Il proprietario che abbia volontariamente concesso la disponibilità dell’area per il completamento delle opere di urbanizzazione non è parte necessaria del procedimento prodromico a tale ordinanza, che non produce effetti diretti sulla proprietà.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un compendio immobiliare in località Giovi, avevano sottoscritto nel 2006 una convenzione di lottizzazione mai attuata. L’area confina con il diverso piano di lottizzazione Fontarnaia, oggetto di convenzione del 10 aprile 1992 stipulata dal Comune con una società costruttrice. Nel corso della realizzazione delle opere di urbanizzazione, un errore di progettazione comportava uno sconfinamento nella proprietà delle ricorrenti. Nel 2002 veniva sottoscritto un preliminare di vendita avente ad oggetto il terreno necessario alla viabilità di piano, con concessione immediata della disponibilità del bene per il completamento delle opere; il definitivo non veniva mai stipulato.
A seguito di diffida delle proprietarie, il Comune adottava l’ordinanza n. 118 del 19 febbraio 2020, con cui disponeva che le infrastrutture stradali della lottizzazione fossero aperte al pubblico transito. Le ricorrenti impugnavano il provvedimento deducendo nullità per assenza degli elementi essenziali, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi in materia espropriativa e mancanza di collaudo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta unitariamente le censure, in quanto intrecciate, e le ritiene infondate. La questione di fondo verte sul fatto che l’opera stradale sarebbe stata eseguita su proprietà delle ricorrenti senza consenso e senza titolo.
Quanto al titolo, la convenzione urbanistica del 1992 prevedeva espressamente che le aree destinate a opere di urbanizzazione fossero assoggettate a uso pubblico ancora prima della cessione al Comune. Per effetto di tale clausola, le aree avrebbero assunto automaticamente la qualifica di aree private a uso pubblico una volta ultimati i lavori. La viabilità risultava realizzata sulla base di una previsione dello strumento urbanistico, della convenzione e di una concessione edilizia del 1993, titoli mai impugnati.
Sulla proprietà del suolo, il Tribunale richiama l’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 285/1992: rileva la destinazione a uso pubblico, non la titolarità del bene. La mancata acquisizione della proprietà può incidere sull’esecuzione della convenzione, ma non sulla legittimità dell’ordinanza. Quanto al consenso, esso è stato manifestato con la scrittura privata del 24 giugno 2002, che ha esaurito i suoi effetti con la realizzazione della strada; il solo effetto traslativo era rimandato al definitivo. Le ricorrenti non si sono attivate per ottenere l’esecuzione dell’obbligo di concludere il contratto, né hanno contestato i lavori: atteggiamento di acquiescenza.
Il Comune non ha realizzato alcun illecito spossessamento né una illegittima espropriazione, rimanendo il bene nella titolarità delle ricorrenti; gli effetti lamentati non sono riconducibili al provvedimento, che si limita a disporre l’apertura al traffico di una strada ultimata nel 2004. Per le stesse ragioni le ricorrenti non erano parti necessarie del procedimento. Il collaudo è avvenuto con verbale del 21 gennaio 2020, richiamato nell’ordinanza. La formula di stile sulla responsabilità dell’impresa fino all’approvazione del collaudo non ha valore vincolante. Il ricorso è integralmente respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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