Sostegno scolastico al disabile grave ancorato al fabbisogno effettivo (TAR Campania n. 1346 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il numero di ore di sostegno riconoscibile all’alunno con disabilità grave deve essere determinato in base al fabbisogno effettivo dello studente, quale accertato dal GLO nel PEI e dalle certificazioni mediche, e non in via astratta sulla scorta della tipologia di scuola frequentata o di esigenze organizzative dell’amministrazione. La motivazione dell’atto che assegna le ore di sostegno non può essere standardizzata e deve essere calibrata sulla condizione individuale del disabile e sull’osservazione diacronica del minore. La mancata considerazione del fabbisogno effettivo determina eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare la riduzione delle ore necessarie all’inclusione scolastica, che va garantita nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione.

Il Fatto

I genitori di un minore, riconosciuto portatore di handicap e affetto da disabilità di grado lieve con disturbo aspecifico dell’apprendimento e debolezza del sistema esecutivo attentivo, frequentano per l’anno scolastico 2025/2026 un istituto comprensivo statale. L’istituto ha assegnato al minore 18 ore settimanali di insegnamento di sostegno, con il provvedimento del dirigente scolastico e il PEI per l’anno scolastico in corso.

I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR il provvedimento dirigenziale e il PEI, deducendo l’inadeguatezza delle ore rispetto all’orario effettivo di frequenza, pari a 29 ore, e al bisogno rilevato dall’organo collegiale. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’ufficio scolastico provinciale si sono costituiti resistendo.

La Motivazione della Corte

Il TAR rileva che i genitori lamentano l’inadeguatezza delle 18 ore assegnate rispetto alla patologia e all’orario di frequenza. Nel PEI per l’anno 2025/2026 l’organo competente afferma: “numero ore settimanali 18 secondo la normativa vigente. IL GLO NE RITIENE NECESSARIE 30”. Il collegio ravvisa la fondatezza del ricorso e lo definisce nel merito ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti.

La Corte osserva che l’amministrazione, pur in presenza di una situazione di disabilità grave, non ha tenuto conto dell’effettivo fabbisogno del minore, trascurando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia. La motivazione dell’atto impugnato non è calibrata sulla condizione del disabile e sulle esigenze individuali, ma risulta basata su un criterio generale e astratto, correlato alla tipologia di scuola e alle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell’amministrazione scolastica. Tale motivazione standardizzata contrasta con il principio secondo cui il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a realizzare il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, potendo giungere fino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano addursi esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica.

Ne derivano i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il collegio rileva che, pur essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso — unico atto collegiale idoneo a determinare il fabbisogno di sostegno — l’istituto è comunque tenuto ad adottarne un altro conforme ai principi giurisprudenziali, tenendo conto dell’osservazione evolutiva del minore. L’amministrazione avrebbe dovuto fondare la valutazione sugli atti istruttori disponibili: il PEI, ove il GLO ritiene necessarie 30 ore; le certificazioni mediche; l’assenza di indici di miglioramento; l’età del minore, fattore rilevante perché la scuola è luogo di sviluppo della personalità ai sensi dell’art. 2 della Costituzione.

Il ricorso è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, con dovere dell’amministrazione di conformarsi entro 7 giorni dalla comunicazione o notificazione, assegnando al minore il massimo possibile delle ore di sostegno, in numero di 30 settimanali. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con attribuzione all’avvocato antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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