Ottemperanza a decreti ingiuntivi e penalità di mora nel processo amministrativo (TAR Calabria n. 1272 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione dei decreti ingiuntivi inoppugnati divenuti definitivi, costituendo titolo esecutivo nei confronti dell’amministrazione. L’amministrazione ha l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne condanne al pagamento di somme di denaro, con funzione sanzionatoria aggiuntiva rispetto agli interessi legali. Il ritardo nell’ottemperanza giustifica la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per le valutazioni di competenza.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro ha emesso due decreti ingiuntivi nei confronti del Comune di Borgia, intimando il pagamento in favore di una società creditrice di somme considerevoli, oltre interessi e spese: il primo del 7 maggio 2019, n. 671, il secondo del 13 marzo 2021, n. 269. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivi.

La società creditrice ha quindi adito il TAR Calabria per l’esecuzione integrale dei titoli, chiedendo che fosse ordinato all’ente il pagamento di quanto indicato nei decreti. Ha inoltre domandato il rimborso delle spese esecutive sostenute dopo l’emissione dei provvedimenti e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione non si è costituita, pur essendo stata ritualmente notiziata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto affermato l’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata sui decreti ingiuntivi inoppugnati. Ha rilevato che l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui la conclusione che sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.

Il Tribunale ha ritenuto dovuto anche il pagamento delle spese esecutive affrontate dalla creditrice successivamente all’emissione dei decreti, in quanto funzionali alla soddisfazione del credito. Sul punto la motivazione è netta: si tratta di oneri strumentali all’esecuzione, che ricadono sull’amministrazione inadempiente.

La questione più rilevante riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ne ha riconosciuto l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. A sostegno richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Nel determinare la penalità di mora, il Tribunale l’ha fissata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, in ragione del carattere sanzionatorio dell’istituto. La decorrenza è fissata dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Collegio ha assegnato all’amministrazione un termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza e, in caso di inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Segretario Comunale di Squillace, con facoltà di delega a dirigente o funzionario. Ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei conti della Calabria, rilevando che il ritardo ha provocato un danno pari agli interessi moratori maturati. Le spese di giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *