Silenzio su diffida di restituzione dell’area acquisita al patrimonio comunale (TAR Campania n. 908 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione su una diffida di restituzione di un’area acquisita al patrimonio comunale è infondato ove il sotteso provvedimento di acquisizione sia divenuto inoppugnabile per mancata tempestiva impugnazione. Il limite al rimedio del silenzio-inadempimento risponde all’esigenza di impedire l’elusione del termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto amministrativo. Non sussiste alcun obbligo giuridico di provvedere su un’istanza di autotutela, che ha valore meramente sollecitatorio, rimanendo il potere di riesame rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’area in Napoli su cui insisteva un fabbricato, ha chiesto al Comune la restituzione dell’area di sedime, assumendo che l’acquisizione al patrimonio comunale avesse indebitamente ricompreso una superficie maggiore di quella interessata dagli abusi. Dopo l’inerzia dell’Ente sull’atto stragiudiziale del 19/9/2024, la ricorrente ha adito il TAR, deducendo la violazione dell’obbligo di provvedere e l’illegittimità della disposta acquisizione.
Il Comune si è costituito, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando che la ricorrente non aveva mai impugnato né l’ordinanza di demolizione né i provvedimenti di acquisizione, e che l’intero immobile, in quanto abusivo, era stato oggetto di ordine demolitorio e di conseguente acquisizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la sequenza procedimentale: l’area di sedime risulta definitivamente acquisita al patrimonio comunale per effetto dei provvedimenti di acquisizione adottati in esito alla mancata esecuzione delle ingiunzioni di demolizione. Tali provvedimenti non risultano mai impugnati e hanno consolidato i propri effetti, con riferimento anche all’area di sedime espressamente richiamata.
Né può sostenersi che gli effetti dell’acquisizione siano stati paralizzati dall’istanza di condono edilizio, poiché nel giudizio non vi è prova degli esiti di tale istanza. Il riferimento all’autonomia del procedimento penale, inoltre, non giova alla tesi della ricorrente, poiché l’acquisizione è avvenuta per effetto della sequenza procedimentale di cui all’art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001.
La constatata intangibilità dei procedimenti acquisitivi preclude l’accertamento del diritto alla restituzione dell’area. Quanto alla domanda sul silenzio, il Collegio richiama il principio per cui il limite al rimedio trova fondamento nell’esigenza di evitare il superamento della regola della necessaria impugnazione dell’atto amministrativo nel termine di decadenza (Cons. Stato sez. VI n. 3634 del 2013).
Anche qualificando la diffida come implicita richiesta di riesame in autotutela, deve escludersi l’obbligo di provvedere, poiché il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d’ufficio e non su istanza di parte, avente valore meramente sollecitatorio. Il Collegio richiama Cons. Stato sez. III n. 539 del 2021 e TAR Piemonte sez. II n. 647 del 2020. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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