Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 775 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo conformativo discendente dal giudicato del giudice ordinario e ordina l’esecuzione del decisum. Il contenuto dell’obbligo consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e in mancanza di spontanea esecuzione, il ricorso va accolto. Il giudice assegna un termine per l’adempimento, nomina fin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, dell’importo nominale di euro 500,00 annui, per l’anno scolastico 2023/2024. La sentenza non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Notificata la decisione ai fini dell’esecuzione, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, senza che l’Amministrazione provvedesse al pagamento. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituiva solo formalmente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, restando l’obbligo circoscritto a far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.

Il giudice verifica i presupposti dell’azione: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, la sua notificazione presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. A fronte di tali elementi, rileva che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha dato esecuzione al dettato giudiziale.

Ne consegue l’ordine di ottemperare al giudicato, mediante accredito dell’importo nominale riconosciuto in sentenza sulla Carta elettronica, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale si insedierà su istanza della ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.

È accolta anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., liquidata negli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo o di quello del commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come chiarito da Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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