Inedificabilità assoluta in fascia costiera esclude opere estranee alla fruizione del mare (C.G.A.R.S. n. 175 del 10.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella fascia di 150 metri dalla battigia, il vincolo di inedificabilità assoluta posto dall’art. 15 della l.r. Sicilia n. 78/1976 è derogabile esclusivamente per le opere e gli impianti destinati alla fruizione del mare, quali stabilimenti balneari, darsene e ricoveri per natanti. È esclusa ogni interpretazione estensiva della deroga, non essendo sufficiente che l’intervento sia riconducibile all’attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001. Le opere realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge regionale non si sottraggono al vincolo e non possono essere sanate in difetto del requisito della doppia conformità, dovendo risultare conformi alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione sia a quello della segnalazione certificata. L’erronea proposizione dell’appello dinanzi al Consiglio di Stato, anziché dinanzi al C.G.A.R.S., non ne determina l’inammissibilità, purché il deposito avvenga presso la Sezione siciliana nel termine decadenziale decorrente dalla notifica.
Il Fatto
L’appellante, detentore di un terreno con fabbricato ricadente nella fascia costiera, aveva presentato una S.C.I.A. con cui chiedeva l’autorizzazione in sanatoria di un pozzo scavato anteriormente al 1967, del completamento di una pavimentazione antistante il fabbricato, di un braciere e di un forno a pietra, nonché l’autorizzazione ordinaria per una recinzione e un sistema di ombreggiamento.
Il Comune, anche in forza del parere contrario della Soprintendenza, aveva comunicato il diniego della segnalazione. Il TAR Sicilia respingeva il ricorso, ritenendo le opere incompatibili con il vincolo di inedificabilità assoluta di cui all’art. 15 della l.r. n. 78/1976. Avverso tale sentenza l’interessato proponeva appello, inizialmente dinanzi al Consiglio di Stato e poi assegnato alla Sezione giurisdizionale del C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto una questione preliminare di ricevibilità. Richiamando i propri precedenti e l’indirizzo dell’Adunanza plenaria, rileva che la competenza funzionale della Sezione siciliana è inderogabile, essendo prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale di rango costituzionale. La Sezione del Consiglio di Stato non può quindi decidere la causa, ma l’errore dell’appellante non comporta di per sé inammissibilità, ove il deposito avvenga dinanzi al C.G.A.R.S. entro il termine decadenziale. Nel caso concreto l’atto era stato ricevuto dalla Segreteria nel termine, con conseguente ricevibilità.
Nel merito, la Corte conferma la lettura restrittiva della norma regionale. Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia ammette deroga soltanto per le opere e gli impianti funzionali alla fruizione del mare. Le opere oggetto della segnalazione — pozzo, pavimentazione, forno, recinzione e ombreggiamento — non permettono alla collettività di accedere al mare né ne migliorano il godimento, restando estranee alla fattispecie derogatoria.
Il Collegio respinge anche il rilievo secondo cui gli interventi rientrerebbero nell’attività edilizia libera ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001. La qualificazione dell’intervento non incide sul regime del vincolo paesaggistico, che opera in forza della legge regionale e del parere negativo della Soprintendenza.
Quanto alle opere realizzate prima del 1976, la Corte ribadisce che esse non sfuggono al vincolo e non possono essere sanate per difetto della doppia conformità: risultano pacificamente non conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della segnalazione. La sentenza appellata supera pertanto le censure e l’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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