Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Campania n. 747 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, assume valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’inerzia legittima l’ordine di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento va nominato il commissario ad acta, con facoltà di delega, e va riconosciuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notifica e dies ad quem dal giorno dell’adempimento spontaneo o commissariale.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4449/2024 pubblicata il 13 giugno 2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di 500 euro per ciascuna delle annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione l’8 ottobre 2024, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Poiché il Ministero non aveva proceduto al pagamento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato dinanzi al TAR Campania, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura della sentenza azionata. Il dictum del giudice civile esplica un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata, che è tenuta a conformarsi. Il contenuto dell’obbligo non si esaurisce nella mera attività formale, ma consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice ordinario alla ricorrente.
Il TAR verifica poi i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione; è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; non risulta alcuna esecuzione del dettato giudiziale. L’amministrazione resistente si è costituita solo formalmente, senza contestare l’inadempimento né dedurre fatti impeditivi.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale, su istanza della ricorrente, si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio accoglie altresì la domanda di penalità di mora, nei limiti e termini indicati. La somma è determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, con dies a quo dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e dies ad quem coincidente con il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure con quello effettuato dal commissario. L’insediamento di quest’ultimo, precisa il Tribunale, non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il principio affermato da Cons. Stato, Ad. pl. n. 8 del 2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 650 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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