Revoca autorizzazione vendita p.l.i. ammessa solo se prevista dalla regolazione (Cons. Stato n. 3478 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’autorizzazione alla vendita di prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.) per difetto sopravvenuto del requisito della prevalenza non trova fondamento nel dato normativo primario. L’art. 62-quater, comma 5-bis, del d.lgs. n. 504/1995 demanda infatti all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la fissazione delle modalità e dei requisiti dell’autorizzazione, senza disciplinare direttamente il potere di revoca in costanza di rapporto. La determina direttoriale n. 92923 del 29.3.2021 ha valorizzato la prevalenza solo nell’ambito della dichiarazione del legale rappresentante e in sede di rinnovo, senza prevedere conseguenze revocatorie per il difetto intermedio. Neppure soccorre l’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, che ancora la revoca a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a un mutamento di fatto non prevedibile o alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario, evenienze non evocate né ricorrenti. La dichiarazione sui corrispettivi conserva allora rilievo sul piano della vigilanza, non su quello della caducazione del titolo.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva revocato l’autorizzazione rilasciata a una società per la vendita e l’approvvigionamento di p.l.i. presso un esercizio di vicinato. Presupposto del provvedimento era il difetto del requisito della prevalenza degli introiti da p.l.i. rispetto a quelli delle altre attività: in un arco temporale infra-semestrale i corrispettivi delle vendite di p.l.i. risultavano nettamente inferiori a quelli delle altre cessioni.

Il TAR Toscana aveva accolto il ricorso e annullato la revoca, insieme agli atti connessi. L’Agenzia ha proposto appello, sostenendo che la prevalenza costituisca requisito da verificare anche medio tempore e che la sua assenza comporti revoca immediata, in forza di un principio immanente al sistema.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio. L’art. 62-quater, comma 5-bis, del d.lgs. n. 504/1995 indica tra i criteri quello della prevalenza per gli esercizi di vicinato, ma affida all’Agenzia il compito di stabilire modalità e requisiti. La determina n. 92923 del 29.3.2021 ha dato rilievo alla prevalenza in due sedi: l’obbligo dichiarativo del legale rappresentante e la concessione del rinnovo, parametrato alla media del biennio precedente.

Da qui il primo argomento decisivo: la determina non prevede quali conseguenze ricollegare alla dichiarazione che attesti la mancanza del requisito in costanza di rapporto. La regolazione dell’Agenzia è, in parte qua, incompleta, e l’interprete non può colmare il vuoto sostituendosi al regolatore. La revoca non discende neppure dall’art. 5, comma 1, lett. b), della determina, che la consente solo per la perdita dei requisiti soggettivi, tra i quali la prevalenza non figura.

Il Collegio respinge poi il richiamo all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La revoca è ancorata a sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a un mutamento di fatto non prevedibile o alla rivalutazione dell’interesse pubblico originario. Nessuna di tali evenienze è stata evocata nel provvedimento impugnato né ricorre nel caso concreto. La revoca è stata disposta per il mancato riscontro della prevalenza, ma tempi e modalità di quel riscontro dovevano essere fissati dalla regolazione, rimasta silente.

Il confronto sistematico con la disciplina del rinnovo conferma la conclusione. Poiché il rinnovo impone di valutare la prevalenza sulla media dell’intero periodo di validità, risulterebbe contraddittorio attribuire rilievo autonomo a una finestra intermedia. La ratio della specializzazione, del resto, presuppone tempi fisiologici e investimenti, che l’operatore parametra alla durata del titolo in assenza di una regola espressa sulla revoca.

Quanto all’obiezione che renderebbe priva di significato la dichiarazione, la Corte replica che il significato risiede nella possibilità per l’Agenzia di ottenere indicazioni e di esercitare la vigilanza richiamata dall’art. 62-quater, comma 6, del d.lgs. n. 504/1995. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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