Ottemperanza al decreto ingiuntivo e penalità di mora anche per i crediti (TAR Calabria n. 234 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è ammissibile anche quando l’amministrazione intimata abbia dichiarato il dissesto, se il credito azionato è maturato successivamente al 31 dicembre dell’anno antecedente alla declaratoria, poiché solo i crediti anteriori rientrano nella massa passiva ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000. L’amministrazione ha l’onere di provare l’integrale esecuzione del giudicato: il pagamento del solo capitale non soddisfa la pretesa se restano dovuti gli interessi. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro e si cumula con gli interessi legali, avendo carattere sanzionatorio.

Il Fatto

Con decreto ingiuntivo del 14 giugno 2023, n. 363, il Tribunale di Castrovillari ha intimato al Comune il pagamento, in favore di un’impresa individuale creditrice, della somma complessiva di € 27.111,13 oltre interessi. Il decreto non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato nel settembre 2023.

Il creditore ha quindi adito il TAR Calabria per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’ordine di pagamento e l’ulteriore condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo. L’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuto dissesto dell’ente, dichiarato con delibera consiliare del 28 maggio 2022, n. 20. Il ricorrente ha replicato che il credito riguarda il servizio di refezione scolastica prestato nel gennaio 2022, dunque fuori dalla massa passiva, e che il capitale è stato pagato solo in pendenza di giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su una decisione giurisdizionale passata in giudicato. Su questo punto il thema probandum è chiaro: l’ente non ha dimostrato, come era suo onere, di avere dato completa esecuzione al titolo, avendo corrisposto una somma imputata a capitale senza coprire gli importi dovuti a titolo di interessi.

L’eccezione di inammissibilità per dissesto è respinta. Ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000, la declaratoria riguarda i crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente e non anche quelli qui azionati esecutivamente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento, nella parte ancora di interesse, dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerna sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015, che ha espressamente esteso l’istituto a questa tipologia di decisioni.

Non ravvisandosi iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali sugli importi ancora dovuti, per ogni mese o frazione di mese di ritardo, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta. Il Collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto, che giustifica il cumulo con gli interessi legali dovuti ex lege.

Il dispositivo assegna all’ente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina Commissario ad acta il Segretario comunale, con facoltà di delega, per l’ipotesi di inerzia; il compenso del Commissario è posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese, liquidate e distratte in favore del procuratore costituito, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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