Ordinanza contingibile e urgente eseguita e risoluzione convenzione inammissibile (TAR Lombardia n. 1470 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 è connotata da provvisorietà e temporaneità quanto all’efficacia; la sua valenza effettuale è correlata al perdurare della situazione di emergenza e cessa con l’ottemperanza del destinatario alle prescrizioni. Ne consegue l’improcedibilità della domanda caducatoria per sopravvenuta carenza di interesse, sia per l’esecuzione dell’ordine sia per il decorso del tempo. Il requisito dell’urgenza legittima l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, dovendosi fronteggiare l’imminente pericolo che il potere extra ordinem intende prevenire. La domanda di risoluzione per inadempimento di una convenzione estranea al rapporto oggetto dell’ordinanza è inammissibile per diversità del thema decidendum.

Il Fatto

Il condominio ricorrente impugnava l’ordinanza n. 27 del 21 marzo 2019 con cui il Sindaco del Comune di Vimodrone, all’esito di un sopralluogo che aveva acclarato lo stato di degrado dell’area sovrastante i box interrati, aveva ingiunto la recinzione dell’area, la pulizia e il risanamento del suolo, il ricovero del pollame in idonea struttura e l’adozione di periodiche misure di sfalcio e derattizzazione.

Il ricorrente deduceva la violazione delle regole del giusto procedimento per omessa comunicazione di avvio, la mancata ostensione del verbale di sopralluogo e la carenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti. Chiedeva inoltre l’accertamento della risoluzione per inadempimento della convenzione del 1995 stipulata con il Comune. Il Comune si costituiva chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio l’improcedibilità della domanda caducatoria. L’ordinanza gravata era stata portata a esecuzione dallo stesso condominio, che già nell’aprile 2019 aveva rappresentato di avere delimitato l’area con recinzione e cartellonistica, pulito i luoghi e installato trappole. La mera allegazione del Comune circa un’esecuzione non integrale non era stata seguita da ulteriori determinazioni provvedimentali.

In ogni caso il provvedimento aveva perso valenza effettuale per il decorso di oltre un lustro dalla adozione. Il Collegio ricorda che non è sempre necessaria l’indicazione di un termine finale di efficacia dell’ordinanza contingibile e urgente quando la cessazione del pericolo è indeterminabile a priori, dipendendo dall’esecuzione degli interventi. Con l’ottemperanza viene meno la situazione di pericolo e cessa ontologicamente l’efficacia del provvedimento.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. La censura procedimentale è inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato un concreto pregiudizio alle proprie prerogative partecipative né la rilevanza dell’apporto collaborativo. Nel merito è infondata, perché l’urgenza giustifica l’obliterazione dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. Il secondo motivo è infondato, essendo stata prodotta la documentazione del sopralluogo e non avendo il condominio proposto motivi aggiunti.

La valutazione dei presupposti persuade della riconducibilità del potere all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000, in materia di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, esercitato dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale. L’ordinanza è espressione di una potestà residuale extra ordinem, connotata da provvisorietà, temporaneità e proporzionalità, e indirizzata al condominio quale titolare dei diritti dominicali sull’area.

La domanda di risoluzione della convenzione del 1995 è inammissibile: le situazioni giuridiche da essa derivanti restano estranee al thema decidendum, costituito dal bilanciamento di interessi operato con l’ordinanza. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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