Attenuante collaborazione art 73 comma 7 dPR 309 1990 valutazione merito insindacabile (Cass. pen. Sez. VII n. 21715 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante ad effetto speciale prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 richiede un concreto contributo diretto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, con un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel settore degli stupefacenti. Il giudice deve accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, in qualunque momento siano rese. Tale valutazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è censurabile in sede di legittimità ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. Il ricorso che solleciti una diversa valutazione delle risultanze, senza denunciare un travisamento della prova né isolare uno specifico vizio motivazionale, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte di appello di L’Aquila, in riforma di due sentenze emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti, lo ha ritenuto responsabile di una serie di condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti — cocaina, hashish e marijuana — oltre che di detenzione illegale di due pistole. La Corte di merito ha rideterminato la pena finale in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.200 di multa, previo riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con entrambe le sentenze.

Con l’unico motivo di ricorso il condannato deduce violazione di legge e vizio di motivazione, censurando il diniego della attenuante della collaborazione di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990. La questione approda in cassazione perché il ricorrente assume che il proprio contributo collaborativo sarebbe stato ingiustamente pretermesso dal giudice di appello.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte muove dalla struttura della norma, che prevede un’attenuante ad effetto speciale in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Secondo un consolidato insegnamento di legittimità, richiamato dalla Sezione — Sez. 3, n. 19858 del 26.02.2025; Sez. 6, n. 45457 del 29.09.2015; Sez. 6, n. 24189 del 27.03.2003; Sez. 4, n. 5481 del 28.02.1994 — ai fini della configurabilità della circostanza occorre un concreto contributo diretto ad evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti. Il giudice è dunque tenuto ad accertare l’utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative, in qualunque momento siano rese, come precisato da Sez. 3, n. 31767 del 14.04.2022 con riguardo alle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di appello.

La Corte sottolinea poi che tale valutazione, risolvendosi in un giudizio di fatto, non è suscettibile di censura in sede di legittimità ove supportata da motivazione logica ed esaustiva, come affermato da Sez. 4, n. 3946 del 19.01.2021 e Sez. 4, n. 7956 del 15.01.2015.

Nel caso concreto, la Corte di appello si è adeguatamente fatta carico di tale valutazione, analizzando le circostanze riferite dal ricorrente, il quale ha indicato soltanto le password di accesso agli smartphone sequestrati, nella consapevolezza che gli applicativi utilizzati per le trattative illecite non consentirono di individuare né l’identità degli interlocutori, né i numeri di telefono utilizzati per le conversazioni. Su tali elementi il giudice di merito ha escluso che il contributo offerto, per la sua genericità, potesse rivelarsi proficuo.

Il ricorso, per converso, sollecita una diversa valutazione, offrendo argomentazioni in fatto fondate su elementi che si assumono pretermessi, ma senza denunciare un travisamento della prova e senza isolare uno specifico vizio della motivazione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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