Intercettazioni e riqualificazione lieve: inammissibili i ricorsi sulla droga (Cass. pen. Sez. VII n. 22375 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni di conversazioni, l’interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, le cui determinazioni, se logicamente fondate su massime di esperienza, sono insindacabili in cassazione. La mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è correttamente esclusa quando gli elementi probatori — pluralità delle sostanze, fitta rete di acquirenti, assiduità delle cessioni — rivelino la professionalità dell’attività illecita e una rilevante capacità di diffusione sul mercato, incompatibili con la nozione di minima offensività. Il riconoscimento della recidiva, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e il diniego dell’attenuante della lieve entità del danno ex art. 62, n. 4, cod. pen. riposano su motivazioni insindacabili in sede di legittimità, quando sorrette da congrua argomentazione.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine dall’accertamento, operato in primo grado, della penale responsabilità di due imputati per plurime cessioni di sostanza stupefacente, del tipo hashish e marijuana, in violazione dell’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 23 settembre 2025, confermava la pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione entrambi i condannati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge in punto di responsabilità, mancata riqualificazione del fatto come di lieve entità, riconoscimento della recidiva e trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta anzitutto il primo motivo, comune a entrambi i ricorrenti, con cui si contesta la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la valenza probatoria delle intercettazioni. Il Collegio rileva che la doglianza investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto, riservati alla cognizione del merito e insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione congrua.
Nel caso concreto, i giudici di merito, dopo attenta analisi delle conversazioni intercettate, avevano accertato con argomentare logico che i due imputati fossero stabilmente dediti alla cessione di sostanza stupefacente nei confronti di numerosi clienti abituali. La ricostruzione, precisa e circostanziata, è avversata genericamente dalla difesa, che si limita a sostenere l’equivocità del contenuto dei dialoghi e l’assenza di riscontri.
La Corte richiama quindi il costante orientamento di legittimità, espresso dalle Sezioni Unite n. 22471 del 2015, secondo cui le valutazioni del giudice di merito sul contenuto delle comunicazioni intercettate sono censurabili solo se fondate su criteri interpretativi logici inaccettabili ovvero quando tali criteri siano applicati scorrettamente. Ipotesi da escludersi nel caso in esame.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la Corte rileva che i giudici di merito hanno fatto buon governo della norma, effettuando una valutazione complessiva della condotta. La disponibilità di sostanze di diverso tipo, i contatti con una fitta rete di acquirenti e l’assiduità delle cessioni sono indicativi della professionalità dell’attività illecita, incompatibile con la nozione di minima offensività.
La Corte esamina poi la doglianza sulla recidiva, ritenendola infondata. La Corte di merito ha evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale degli imputati, in ragione della marcata gravità delle condotte, associata per un ricorrente a un precedente per reato non colposo e per l’altro a molteplici precedenti, anche specifici. Sul trattamento sanzionatorio, il Collegio ribadisce che in cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, se non frutto di palese arbitrio o ragionamento illogico, e che la concessione delle attenuanti generiche è stata validamente esclusa in ragione della gravità del fatto e della mancanza di resipiscenza.
Infine, quanto all’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte conferma il diniego, rilevando che la motivazione esclude un lucro di lieve entità e sottolinea la non esiguità del danno alla salute cagionato. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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