Recupero anticipo spese legali dovuto e non soggetto ad autotutela (Cons. Stato n. 3636 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero, da parte della pubblica amministrazione, delle somme corrisposte a titolo di anticipazione delle spese legali ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 o dell’art. 32 della legge n. 152/1975 costituisce ripetizione di indebito: si tratta di atto dovuto e del tutto vincolato, privo di valenza provvedimentale, che non lascia all’amministrazione alcuna facultas agendi. Ne consegue che l’attività di recupero non è soggetta ai limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, né richiede la motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale tipica dell’autotutela. La posizione del dipendente è di diritto soggettivo patrimoniale e il relativo giudizio ha natura di azione di accertamento. La rivalsa è legittima anche quando la responsabilità penale sia accertata solo agli effetti civili, per intervenuta prescrizione, e la prestazione difensiva non è frazionabile tra i singoli reati contestati.
Il Fatto
Un funzionario di polizia, indagato in relazione a condotte risalenti al 2001, veniva assolto in primo grado e otteneva dal Ministero dell’Interno, con decreto del 9 luglio 2009, un’anticipazione di € 82.620,00 a copertura delle spese legali, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. In appello la pronuncia veniva riformata: condanna per falso ideologico e declaratoria di prescrizione per calunnia e arresto illegale, esito confermato in Cassazione nel 2012.
Con nota del 2013 il Ministero chiedeva la restituzione della somma; dopo una sospensione della procedura, con atto del 4 ottobre 2022 la riattivava. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e l’interessato appellava deducendo vizi procedimentali, violazione dell’art. 21-nonies, inapplicabilità dell’art. 18 e insussistenza dei presupposti della rivalsa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica in via preliminare la situazione giuridica dedotta: a differenza della fase di attribuzione del rimborso, connotata da discrezionalità tecnica e da interesse legittimo, il diritto a conservare l’anticipazione ha natura di diritto soggettivo patrimoniale. L’azione, pur proposta come annullamento, si converte in azione di accertamento: il thema decidendum riguarda la fondatezza della pretesa sostitutiva, non la legittimità degli atti ministeriali.
Da ciò discende il rigetto delle censure sul rito e sull’affidamento. Il recupero di somme indebite non equivale all’esercizio di un potere di autotutela e non richiede la comparazione con l’interesse del debitore, come già affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 9115 del 2023 e da Sez. II n. 7690 del 2022. Quanto alla durata, il Collegio esclude una base affidante: l’atto di concessione del 2009 faceva espressamente salva la ripetizione in caso di sentenza definitiva sfavorevole, e l’amministrazione ha comunque sollecitato la restituzione nel 2013, informato nel 2018 e riattivato la procedura nel 2022.
Nel merito, la Sezione richiama la propria sentenza n. 7864 del 2025 e rileva che la condanna per falso ideologico a titolo di dolo, con risarcimento dei danni alle parti civili, integra il presupposto della rivalsa tanto ex art. 32 della legge n. 152/1975 quanto ex art. 18. La lettera delle norme e la loro ratio — evitare il rimborso quando si sia rotta l’immedesimazione organica — escludono che l’anticipo, concesso per il grado di assoluzione, divenisse irripetibile.
La responsabilità accertata agli effetti civili, in presenza di declaratoria di prescrizione, è sufficiente: l’art. 32 non distingue tra accertamento penale e civile. Il giudice penale ha inoltre riconosciuto l’unicità del disegno criminoso e il nesso teleologico ex art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. tra i reati, compresi i prescritti; isolare la condotta di falso sarebbe operazione impossibile, perché la prestazione difensiva è indivisibile.
Le ultime censure sono parimenti infondate: legittima la ripetizione dell’IVA anticipata, che diversamente genererebbe un ingiustificato arricchimento del cliente; gli interessi sono dovuti ex art. 2033 cod. civ. dalla data della domanda di restituzione, essendo l’anticipo percepito in buona fede. L’appello è respinto, con condanna alle spese liquidate in € 3.000,00.
Nota della Redazione
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