Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 23590 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti del provvedimento impugnato. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento cui si riferisce, che si realizza con motivi indicanti specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. Se il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto e ammesso. Parimenti inammissibile è il motivo del tutto generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza e a confrontarsi con le argomentazioni della sentenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Torino, con sentenza del 29 ottobre 2025, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del locale Tribunale del 25 febbraio 2025, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo due motivi: l’erronea applicazione di legge in ordine alla ritenuta configurazione della responsabilità penale; la carenza di motivazione, per essere stata fondata sul mero rinvio per relationem alle argomentazioni del primo giudice.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. La prima censura, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze d’appello, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto impugnatorio proposto avverso la sentenza di primo grado.
La Corte richiama la funzione tipica dell’impugnazione, che è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, innanzitutto e indefettibilmente, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo.
Ne deriva che il motivo che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per cui è previsto. La Corte ricorda il principio affermato da Sez. VI n. 8700 del 21/01/2013 e lo conferma con riferimento a Sez. II n. 27816 del 22/03/2019, Sez. III n. 44882 del 18/07/2014 e Sez. VI n. 20377 dell’11/03/2009: è inammissibile il ricorso che riproduce i motivi d’appello motivatamente respinti, limitandosi a lamentare in modo generico una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Anche la seconda doglianza è inammissibile, perché proposta con motivo del tutto generico e aspecifico, inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e a confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. All’inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero ai sensi della Corte cost. n. 186/2000.
Nota della Redazione
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