Inammissibile il ricorso sul bilanciamento delle circostanze e lieve entità del furto (Cass. pen. Sez. VII n. 23715 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il bilanciamento tra circostanze eterogenee costituisce valutazione discrezionale riservata al giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da motivazione sufficiente, tale dovendosi ritenere quella che ritenga l’equivalenza la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, sia quanto agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti. Le relative doglianze, se volte a contestare la correttezza della motivazione sul punto, sono manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Catania. La Corte di appello di Catania, con sentenza del 16/10/2025, ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di comparazione tra opposte circostanze e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. La questione giunge così davanti alla Suprema Corte.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo e unico motivo, osserva la Corte, è manifestamente infondato e non consentito dalla legge in sede di legittimità.
Sul bilanciamento tra opposte circostanze, il Collegio richiama un consolidato indirizzo: la valutazione è discrezionale e tipica del giudizio di merito, dunque sottratta al sindacato di legittimità quando non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sostenuta da motivazione sufficiente. Tale deve ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Il riferimento è a Sezioni Unite n. 10713 del 2010.
Nel caso di specie il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento senza incorrere in alcun vizio di motivazione. La Corte ribadisce che il controllo di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione degli elementi già apprezzati dal giudice del merito.
Quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., la motivazione appare priva di vizi logici e giuridici, come emerge dalle pagine del provvedimento impugnato richiamate nella decisione. Il Collegio ricorda che l’applicazione di tale attenuante presuppone che il pregiudizio causato alla persona offesa sia di valore economico pressoché irrisorio, tanto riguardo al valore in sé della cosa sottratta, quanto agli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti. Il precedente richiamato è Sez. II n. 50660 del 2017.
Da ciò consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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