Autorizzazione su bene vincolato subordinata al previo ripristino dello stato legittimo (TAR Campania n. 484 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione ex art. 21 del d.lgs. n. 42/2004 per interventi su immobile vincolato è legittimo quando la Soprintendenza subordina l’assenso al previo ripristino dello stato legittimo dei luoghi, mediante demolizione delle opere eseguite in difformità e consolidamento di quelle originarie. Tale prescrizione non costituisce mera formula di stile, ma richiesta logica e coerente con l’autorizzazione già rilasciata con prescrizioni. L’ordine di ripristino non è condizionato al previo esperimento di sanzioni edilizie alternative, operando su un piano vincolistico autonomo e distinto da quello urbanistico. Le censure relative all’esecuzione materiale del ripristino attengono a questioni meramente esecutive, estranee al giudizio di legittimità del diniego.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un appartamento inserito in un edificio sottoposto a vincolo con D.M. 21.7.1927, presentava alla Soprintendenza un progetto di accertamento di compatibilità per opere interne, dopo che il rifacimento del solaio in carpenteria metallica era stato eseguito in difformità dalle prescrizioni della precedente autorizzazione.
La Soprintendenza negava l’autorizzazione con nota del 13.3.2024, richiedendo il previo ripristino dello stato legittimo dei luoghi. La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, impossibilità materiale del ripristino e violazione del principio di tipicità, chiedendo anche una verificazione tecnica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutte le censure. Sul difetto di motivazione, la sentenza rileva che il diniego è adeguatamente motivato anche per relationem, attraverso il richiamo alla precedente autorizzazione con prescrizioni e al sopralluogo congiunto del 2018, nel quale era emersa la realizzazione di un solaio in acciaio sovrapposto e apparentemente indipendente da quello ligneo originario.
Il punto dirimente — il previo ripristino dello stato legittimo dei luoghi — non è una clausola di stile, ma una richiesta logica, posta in continuità con l’autorizzazione al risanamento conservativo già rilasciata alla ricorrente, la quale ha poi eseguito il rifacimento in difformità dalle prescrizioni. L’autorizzazione della Soprintendenza non è un passaggio formale, ma atto sostanziale di tutela.
Quanto alla dedotta contraddittorietà, la Corte distingue la diversa distribuzione interna dell’appartamento — ritenuta non incompatibile con la tutela — dal contestato rifacimento del solaio in acciaio, di modo che non si ravvisa alcuna incoerenza nell’azione amministrativa.
Le censure sull’impossibilità di demolire il solaio e sulla mancata fiscalizzazione sono dichiarate inammissibili prima che infondate: la ricorrente stessa ha affermato che l’ordine di demolizione non è oggetto di impugnativa, e i profili relativi all’esecuzione materiale del ripristino attengono a questioni meramente esecutive. Né rileva il profilo urbanistico, poiché la Soprintendenza ha fondato il diniego sul profilo vincolistico di tutela. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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