Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente a tempo determinato (TAR Campania n. 230 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a tempo determinato al beneficio della carta elettronica del docente va integralmente eseguito dall’amministrazione scolastica. L’azione di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche prima della scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, quando il creditore intenda conseguire la sola declaratoria dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La mancanza di stanziamento o l’esaurimento dei fondi di bilancio non costituisce causa legittima di impedimento all’esecuzione, con conseguente nomina del commissario ad acta sin dalla sentenza di ottemperanza. Le spese seguono la soccombenza e sono ridotte del cinquanta per cento nei ricorsi seriali.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti assunte a tempo determinato, avevano ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, oltre alla condanna dell’amministrazione all’erogazione e al pagamento delle spese.
Il Ministero non aveva proposto impugnazione e la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione rilasciata dall’ufficio competente. Notificato il titolo esecutivo, l’amministrazione era rimasta inerte oltre il termine dilatorio dei centoventi giorni. Le ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di esperire l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Sono rispettati sia il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. La sentenza è passata in giudicato e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’avvenuto adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con successivo deposito della prova dell’avvenuto adempimento mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda attorea viene nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Il commissario, decorso inutilmente il termine assegnato, provvede entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza.
Il Collegio precisa che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, espletando le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, e che né l’esaurimento dei fondi né la mancanza di disponibilità di cassa costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le spese sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, previa riduzione del cinquanta per cento in ragione della natura seriale del contenzioso.
Nota della Redazione
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