La riduzione per compliance antitrust va calcolata sulla sanzione originaria (Cons. Stato n. 557 del 23.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza che, esercitando la giurisdizione di merito ex art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., abbia elevato dal 5 al 10 per cento la riduzione sanzionatoria collegata alla predisposizione e attuazione di un programma di compliance antitrust, impone all’Autorità di calcolare l’ulteriore abbattimento sulla medesima base già assunta a parametro nel provvedimento sanzionatorio originario. Il riferimento alla “sanzione applicata” contenuto nella sentenza di ottemperanza va letto come riferito all’importo originariamente comminato, non a quello risultante dal precedente provvedimento di rideterminazione. L’uso dell’avverbio “ulteriore” conferma che la percentuale va applicata sulla stessa grandezza già utilizzata per la prima riduzione. Il provvedimento che adotti una base di calcolo diversa viola il giudicato ed è nullo ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a..

Il Fatto

Con provvedimento del 17 luglio 2019, n. 27849, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva applicato a un gruppo di imprese del settore cartario due sanzioni in solido, per intese restrittive nel mercato dei fogli e in quello degli imballaggi in cartone ondulato, in violazione dell’art. 101 T.F.U.E.. La sentenza di questo Consiglio n. 2906 del 22 marzo 2023 ha annullato il provvedimento nella parte relativa alla quantificazione, ordinando all’Autorità di ridefinire gli importi nel rispetto dell’art. 15 della l. n. 287/1990 e del diverso grado di coinvolgimento delle imprese.

La rideterminazione del 20 febbraio 2024, n. 31085, è stata poi parzialmente annullata dalla sentenza n. 4677 del 29 maggio 2025, che ha riconosciuto la riduzione per il programma di compliance nella misura del 10 per cento in luogo del 5. In esecuzione, l’Autorità ha adottato il provvedimento n. 31592 del 24 giugno 2025, applicando la maggiore percentuale non sull’importo originario ma su quello già rideterminato. Le società hanno proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo la declaratoria di nullità di tale atto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso e ritiene fondato il primo motivo. La sentenza n. 4677 del 29 maggio 2025 aveva ordinato di applicare una riduzione “nella misura di un ulteriore 5 per cento”. L’avverbio “ulteriore” indica che l’abbattimento va calcolato sulla stessa base impiegata, in sede di rideterminazione, per la precedente operazione di riduzione del quantum sanzionatorio.

Il richiamo alla “sanzione applicata” deve essere riferito alla sanzione originariamente comminata. Se il giudice dell’ottemperanza avesse voluto assumere a parametro l’importo calcolato in sede di rideterminazione, cambiando così il valore base della diminuente, lo avrebbe precisato espressamente, anche solo parlando di sanzione “già applicata”.

La conclusione trova conferma nell’impianto motivazionale della pronuncia ottemperata. Il Consiglio, nell’esercizio della giurisdizione di merito ex art. 134, comma 1, lett. c), c.p.a., si è sostituito all’amministrazione nella determinazione dell’entità percentuale della riduzione legata alla compliance antitrust. La Sezione si era limitata a innalzare dal 5 al 10 per cento l’entità della diminuente, senza modificare la grandezza su cui operare l’abbattimento.

Ne consegue la nullità del provvedimento n. 31592 per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2906 del 22 marzo 2023, come integrato dalla successiva sentenza di ottemperanza n. 4677 del 29 maggio 2025, dichiarata ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.. L’Autorità è ordinata a dare corretta attuazione entro sessanta giorni, operando la prescritta riduzione del 5 per cento sulla base indicata nel provvedimento originario del 17 luglio 2019.

Il Collegio esclude, allo stato, la nomina di un commissario ad acta: la rideterminazione non presenta residui profili di incertezza alla luce delle indicazioni fornite e può essere compiuta dalla stessa Autorità. Le spese seguono la soccombenza ex art. 26 c.p.a. e sono poste integralmente a carico dell’Autorità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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