Incompiuto architettonico e totale difformità dal permesso di costruire (TAR Abruzzo n. 519 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra la totale difformità dal permesso di costruire, e non la parziale difformità, il manufatto che non sia autonomo, scindibile e funzionale rispetto al titolo abilitativo, poiché la sola realizzazione dello scheletro strutturale non consente il rilascio di un titolo per un’opera priva di autonoma finalità. Il non finito architettonico ricorre quando le opere siano incomplete sul piano sia strutturale sia funzionale, sì da individuare un manufatto diverso da quello autorizzato. Non è sufficiente a denotare la compiutezza dell’opera la realizzazione degli elementi strutturali, occorrendo l’idoneità a svolgere la funzione abitativa cui è preordinata. Le divergenze su geometria del vano scala, posizione del nucleo ascensore e del torrino, prospetti e altezza complessiva non rientrano nelle tolleranze costruttive, circoscritte alle minime imperfezioni esecutive, e legittimano l’ordine di demolizione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di più fabbricati ubicati in un’area compresa tra due strade cittadine, impugnavano l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva dichiarato la decadenza della licenza edilizia risalente al 1968 e ingiunto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di uno dei manufatti, con acquisizione delle aree di sedime in caso di inottemperanza. L’atto si inserisce in un più ampio contenzioso sugli immobili, oggetto di distinti ordini demolitori per ragioni di degrado e sicurezza urbana.
Nel corso del giudizio i ricorrenti assumevano l’impegno a completare la demolizione di tre fabbricati, ottenendo la posticipazione del termine per l’acquisizione al patrimonio comunale. Non assumendo analogo impegno per il fabbricato residuo, la misura cautelare veniva abbinata al merito e il Comune, accertata l’inottemperanza, dava corso all’acquisizione e alla demolizione coattiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della qualificazione delle opere realizzate, contestando la tesi dei ricorrenti secondo cui il manufatto integrerebbe una parziale difformità ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001 ovvero un intervento privo di rilevanza edilizia. I ricorrenti sostenevano la compiutezza dell’opera per essere state realizzate la struttura in cemento armato, le tamponature, il tetto, il vano scala e ascensore, invocando il superamento di altezza di 35 cm come semplice tolleranza esecutiva.
Il ragionamento muove dalla cornice normativa dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che riconduce alla totale difformità gli interventi comportanti la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche plano-volumetriche o di utilizzazione. Su questa base il Tribunale richiama le coordinate ermeneutiche dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 2024, secondo cui il permesso abilita solo lo specifico fabbricato descritto nel progetto e ogni divergenza tra consentito e realizzato rileva, compreso il mancato completamento con aliud pro alio.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che il manufatto era privo dei requisiti di autonomia e funzionalità: dal sopralluogo risultavano assenti gli impianti, gli infissi, le tramezzature interne, i pavimenti, i parapetti e i rivestimenti, con vano scala, ascensore e torrino difformi dal titolo e altezza superiore di circa 35 cm. Tali carenze, strutturali e funzionali, impediscono di riconoscere l’idoneità dell’opera allo scopo abitativo.
Il Tribunale supera quindi le conclusioni della consulenza tecnica di parte e valorizza la contraddittorietà della linea difensiva, già illustrata in un pregresso contenzioso sullo stesso compendio, dove lo stato di abbandono era stato implicitamente ammesso. Infine, le divergenze prospettiche e sulla geometria degli elementi non sono sussumibili nelle tolleranze costruttive, circoscritte alle minime imperfezioni di cantiere. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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