Revoca contributi e accordo transattivo: la revoca è atto dovuto di esecuzione (Cons. Stato n. 5376 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti con cui l’amministrazione, in esecuzione di una sentenza passata in giudicato che ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello sul presupposto di un accordo transattivo, annulla la precedente revoca delle agevolazioni e ripristina l’efficacia del contratto di programma non hanno contenuto lesivo per il beneficiario. La loro adozione costituisce atto dovuto di ottemperanza e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, né la partecipazione del privato, non essendo configurabile alcun pregiudizio. Il giudicato copre l’esistenza dell’accordo, non la sua satisfattività né il quantum delle spese agevolabili, la cui determinazione resta affidata all’esercizio del potere amministrativo. Il giudice non può sindacare poteri non ancora esercitati, a norma dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Due società consorziate avevano aderito a un contratto di programma stipulato nel dicembre 2001 per la realizzazione di una cittadella industriale nell’area A.S.I. di Caserta. Ottenuta l’anticipazione del contributo, non ultimavano gli investimenti: le aree destinate a Gricignano d’Aversa non erano mai entrate nella loro disponibilità per effetto di vicende espropriative e della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali di proroga dei piani.

Il Ministero revocava le agevolazioni e chiedeva l’escussione delle polizze. Nel corso del contenzioso le società accettavano un accordo bonario ex art. 11 l. n. 241/1990; su tale presupposto il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5011 del 2020, dichiarava improcedibili gli appelli. Il Ministero adottava poi due decreti di annullamento delle revoche, ripristinando il contratto, ma senza ammettere a contribuzione le spese sostenute nelle aree non trasferite. Il TAR Campania accoglieva i ricorsi delle società per violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990. Il Ministero appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone la riunione dei due appelli, attesa l’identità della vicenda fattuale e la sovrapponibilità delle sentenze impugnate, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 3109 del 2018 e Sez. VI, n. 2727 del 2021. Nel merito, il punto decisivo è l’accertamento dell’esistenza dell’accordo transattivo, ormai coperto da giudicato per effetto della sentenza n. 5011 del 2020, non incisa dal rigetto della revocazione con sentenza n. 5794 del 2023 né dall’estinzione del giudizio di cassazione.

La Corte precisa la portata del giudicato: esso riguarda l’esistenza dell’accordo, non la sua satisfattività né la cristallizzazione del quantum. La sentenza del 2020 è una pronuncia processuale di improcedibilità, che non accerta il merito in modo vincolante. Da qui la qualificazione dei decreti ministeriali: essi rimuovono gli ostacoli provvedimentali all’attuazione dell’accordo e costituiscono il presupposto doveroso dell’avvio del nuovo procedimento di liquidazione.

Ne consegue il superamento della censura accolta dal TAR. I provvedimenti sono adottati in esecuzione di un giudicato, non hanno contenuto sfavorevole e non ledono la posizione soggettiva delle società. Anche a voler ritenere il deficit partecipativo, opera comunque l’art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990, non emergendo alcuna dimostrazione della rilevanza della mancata partecipazione.

Assorbite le doglianze sulla pretesa natura risarcitoria delle somme, la Corte richiama l’art. 34, comma 2, c.p.a.: il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La questione risarcitoria resta condizionata dalla riedizione del potere ministeriale e, in ipotesi, incombe sulla Regione, come già affermato da Cons. Stato n. 6619 del 2022. Gli appelli sono accolti, le sentenze riformate e le spese del doppio grado compensate ex art. 92 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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