Il decreto di equa riparazione è titolo esecutivo per l’ottemperanza (TAR Puglia n. 238 del 15.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che accoglie la domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata una volta che sia decorso inutilmente il termine per il ricorso in Cassazione. Esso costituisce pertanto titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. La parte ricorrente deve produrre la dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001. Decorso inutilmente il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto e, per il caso di inerzia, nomina il commissario ad acta.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto n. 1535/19, accoglieva il ricorso proposto dalla parte ricorrente ai sensi della legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate, oltre spese, con distrazione in favore del difensore. Il decreto veniva ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione.

I ricorrenti proponevano allora ricorso al TAR Puglia per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa giungeva alla camera di consiglio del 7 febbraio 2024.

La Motivazione della Corte

Il collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non essendo stato impugnato con ricorso per Cassazione nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Il titolo è dunque idoneo a fondare l’azione di ottemperanza.

Il Tribunale esamina poi la dichiarazione resa dalla parte ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, richiesta dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001. Essa attesta la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta.

Accertato che è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, il collegio riconosce l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al decreto. L’ordine concerne le somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Per l’adempimento viene fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Tribunale nomina quindi commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Nessun compenso specifico è dovuto, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Le spese seguono la soccombenza. Il collegio liquida l’onorario e riconosce il rimborso delle spese vive sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022. Il tutto con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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