Consegna diretta del fornitore non integra subappalto vietato né falsa dichiarazione (TAR Calabria n. 197 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consegna diretta delle derrate alimentari da parte del produttore-fornitore all’amministrazione non integra subappalto vietato dalla lex specialis quando il terzo si limita a porre a disposizione dell’aggiudicatario i propri prodotti, senza organizzazione di mezzi né assunzione autonoma del rischio d’impresa, restando le obbligazioni contrattuali in capo al solo aggiudicatario. Correlativamente, non è falsa né fuorviante la dichiarazione resa nel DGUE di non voler subappaltare, costituendo la consegna diretta mera modalità attuativa della prestazione. Il giudizio di congruità dell’offerta ha portata globale e sintetica: non impone la disarticolazione analitica delle spese generali in sotto-voci, salvo i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza, ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Il Fatto
Una società ha partecipato alla gara indetta dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Calabria, finalizzata a un accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari destinate al servizio vitto degli istituti penitenziari, suddivisa in tre lotti. All’esito delle operazioni, sul lotto d’interesse risulta prima graduata un’altra concorrente, con un ribasso del 32,18%, seguita dalla ricorrente, con il 7,78%.
La ricorrente ha chiesto l’avvio della verifica di congruità dell’offerta della prima graduata e ne ha sostenuto l’esclusione per eccessivo ribasso. Conclusa positivamente la verifica, ha impugnato l’aggiudicazione deducendo un subappalto surrettizio, una dichiarazione mendace nel DGUE e il difetto d’istruttoria sulla congruità. Respinta l’istanza cautelare e dichiarato improcedibile l’appello cautelare, il ricorso è stato trattato nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, muovendo dall’art. 119, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, che consente di individuare nei documenti di gara le prestazioni da eseguire a cura dell’aggiudicatario. La giurisprudenza richiamata distingue il subappalto, che postula organizzazione di mezzi e rischio in capo al terzo, dalla subfornitura, in cui il terzo pone a disposizione un prodotto sotto le direttive del committente.
Nel caso concreto l’offerta tecnica indicava che le merci potevano essere consegnate tramite la piattaforma centralizzata dell’aggiudicataria oppure trasportate direttamente dai fornitori, soprattutto per i prodotti freschi e deperibili. Il Collegio ha escluso che tale modalità integrasse un affidamento a terzi dotati di autonomia imprenditoriale: il ruolo del fornitore resta confinato alla mera consegna materiale presso gli istituti, mentre delle obbligazioni contrattuali risponde in via esclusiva l’aggiudicataria.
Il rapporto con i fornitori è stato quindi riportato al piano privatistico dell’approvvigionamento delle materie prime, senza integrazione del terzo nell’organizzazione imprenditoriale dell’aggiudicataria. Da ciò la Corte ha tratto l’infondatezza anche del secondo motivo: nessuna dichiarazione falsa o fuorviante nel DGUE, non essendovi distonia tra la mancata previsione del subappalto e l’indicazione di mere modalità operative.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudizio di anomalia costituisce espressione di potere tecnico-discrezionale, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. L’errore materiale sulle ore settimanali nelle giustificazioni è stato ritenuto non idoneo a falsare il costo della manodopera, risultando il dato corretto evincibile dalla stessa documentazione e dalle seconde giustificazioni.
Il Collegio ha inoltre escluso l’obbligo di disarticolare le spese generali in sotto-voci, non emergendo una previsione in tal senso, salvo l’indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza. Le censure residue sono state giudicate valutazioni di merito alternative a quelle della Commissione, fondate su dati congetturali e non comprovanti una perdita d’impresa, con conseguente rigetto del ricorso e condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.