Revoca del concorso per atto politico e buon andamento (TAR Sicilia n. 1704 del 27.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura concorsuale già bandita, adottata dall’amministrazione sulla sola base di un atto di indirizzo politico regionale privo di efficacia vincolante e volto a differire le selezioni all’insediamento dei nuovi organi elettivi, è illegittima per violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La norma richiede che la revoca si fondi su sopravvenuti motivi di pubblico interesse o su una rinnovata valutazione dell’interesse pubblico originario, con motivazione concreta e specifica. Il mero recepimento di un auspicio politico non integra tale presupposto e determina eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento e sviamento. La scelta di sospendere o revocare un concorso in funzione del mutamento degli assetti rappresentativi comprime il principio costituzionale di separazione tra politica e amministrazione e lede l’affidamento dei candidati, titolari di una posizione differenziata e tutelabile.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura concorsuale indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di funzionario amministrativo giuridico. Superava la prova preselettiva e acquisiva il diritto a proseguire nella selezione. Nel corso della procedura l’Ente disponeva prima la sospensione del concorso e poi la revoca di tutte le procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato.
A fondamento delle determinazioni l’amministrazione richiamava un atto di indirizzo dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali, che auspicava il rinvio delle selezioni a una fase successiva all’insediamento dei nuovi organi elettivi. Il candidato impugnava gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per mancata notifica ai controinteressati. Nelle procedure concorsuali l’obbligo di notifica sussiste solo se l’impugnazione segue l’adozione della graduatoria; prima di tale pubblicazione non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, non esistendo situazioni soggettive di interesse contrapposto.
Nel merito il Tribunale rileva che sospensione e revoca si fondano esclusivamente su un atto di indirizzo regionale privo di efficacia cogente. L’Ente ha aderito a un generico invito a differire le selezioni fino all’insediamento degli organi elettivi, senza svolgere alcuna autonoma ponderazione dell’interesse pubblico. Le argomentazioni addotte — l’imminente ripristino della rappresentanza elettiva e le aspettative della collettività — risultano generiche e inidonee a integrare i presupposti dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Corte sottolinea che il concorso pubblico costituisce lo strumento di selezione dei soggetti più meritevoli secondo criteri oggettivi e imparziali. L’amministrazione non può orientare la propria azione in funzione del cambiamento degli assetti rappresentativi, né sospendere procedure disciplinate da atti generali per conformarsi al programma elettorale della nuova governance. Tale ingerenza politica comprime il principio di separazione tra indirizzo e gestione e contrasta con gli artt. 97 e 98 Cost.
Manca, nei provvedimenti, una motivazione effettiva e aderente alla situazione concreta dell’Ente: le mere valutazioni di opportunità politica non possono sostituire la compiuta ponderazione degli interessi né giustificare la lesione dell’affidamento dei candidati. I provvedimenti sono pertanto viziati da eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento dei presupposti e dello sviamento. Il ricorso è accolto e gli atti annullati, con obbligo per l’amministrazione di dare corso alla prosecuzione della procedura selettiva. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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