Rimborso terapia ABA e perdita di chance nel disturbo dello spettro autistico (TAR Calabria n. 191 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico mediante analisi comportamentale applicata (A.B.A.) rientra tra i livelli essenziali di assistenza erogabili dal Servizio sanitario nazionale. L’art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, in attuazione della legge n. 134/2015, garantisce alle persone con disturbo dello spettro autistico le prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze scientifiche. La metodica A.B.A., contemplata dalle Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, è uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico e non una prestazione liberamente scelta dal paziente. L’inerzia dell’azienda sanitaria, che abbia riconosciuto la patologia senza prescrivere il trattamento elettivo né uno alternativo, integra inadempimento e legittima la condanna alla presa in carico diretta o indiretta, al rimborso delle spese sostenute e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, inclusa la perdita di chance. Il pregiudizio non patrimoniale dei genitori può essere provato per presunzioni, ex art. 2729 cod. civ.
Il Fatto
I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, chiedono di accertare il diritto del figlio alla presa in carico da parte dell’ASP territorialmente competente per la terapia con metodologia A.B.A., ai sensi della legge n. 134/2015, e di condannare la stessa al rimborso delle spese sostenute privatamente e al risarcimento dei danni.
Il minore, invalido al 100% con diritto all’indennità di accompagnamento e portatore di handicap, è seguito privatamente dal 2017. L’ASP ha riconosciuto la patologia ma non ha prescritto il trattamento elettivo. Una precedente azione cautelare ex art. 700 cod. proc. civ. aveva già imposto l’erogazione di venti ore settimanali. L’azione di merito è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, trattandosi di domanda su diritto soggettivo in materia di prestazioni sanitarie. Ricostruisce poi il quadro normativo di riferimento, muovendo dall’art. 32 Cost. e dall’art. 26 della legge n. 833/1978, che impone alle unità sanitarie locali di erogare le prestazioni di riabilitazione, direttamente o mediante convenzioni.
Vengono in rilievo la legge n. 134/2015 e l’art. 60 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, che garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato sulla base delle più avanzate evidenze scientifiche. Le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità, aggiornate nel 2023, riconoscono espressamente l’A.B.A. tra i programmi intensivi comportamentali. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, Sez. III, 23 marzo 2022, n. 2129.
Sulla base di tale quadro, il trattamento A.B.A. è ritenuto uno dei modelli prescritti per l’approccio terapeutico all’autismo e, come tale, erogabile dal Servizio sanitario nazionale. L’ASP ha riconosciuto la patologia ma non ha prescritto né il trattamento elettivo né uno specifico alternativo, limitandosi a generiche terapie riabilitative.
Il Collegio utilizza la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel giudizio cautelare, ammessa ai sensi dell’art. 11, comma 6, cod. proc. amm. in ragione del pieno contraddittorio tra le parti. Il consulente ha confermato la necessità di venti ore settimanali di trattamento, di cui cinque per formazione e supporto della famiglia, almeno fino al compimento del tredicesimo anno di età. Ne consegue il diritto del minore alla presa in carico e il rimborso delle spese documentate, pari a € 34.167,00, detratte le somme già corrisposte.
Il Collegio accoglie anche la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali dei genitori, provati per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., liquidati equitativamente ex artt. 1226 e 2056 cod. civ. in € 2.000,00. Accoglie infine la domanda del minore per perdita di chance, liquidata in via equitativa in € 2.000,00, ritenendo che venti ore settimanali avrebbero potuto garantire un ulteriore miglioramento. Sulle somme sono dovuti rivalutazione e interessi legali.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.