Ricalcolo pensione militare ex art. 54 e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 77 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico promosso per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, l’avvenuta rideterminazione della pensione e la corresponsione degli arretrati in corso di causa determinano la cessazione della materia del contendere, per venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire. Il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa non preclude tuttavia la condanna dell’Ente previdenziale alle spese di lite: ove il venir meno della res litigiosa si fondi su una sopravvenienza rispetto all’avvio del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, da valutare con riferimento alla fondatezza delle prospettazioni iniziali dell’attore, a prescindere dal fatto estintivo. Rilevano in tal senso l’inerzia dell’Istituto, che avrebbe potuto evitare il giudizio adottando tempestivamente il provvedimento richiesto, e il mancato riscontro alle diffide inoltrate dal ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto, collocato in quiescenza con il sistema misto, chiedeva la rideterminazione del trattamento pensionistico. L’INPS, nel liquidare la quota retributiva relativa all’anzianità maturata fino al 31.12.1995, aveva applicato l’art. 44 del d.P.R. n. 1092/1973, previsto per il personale civile, anziché l’art. 54 del medesimo decreto, dettato per il personale militare.
Dopo una diffida rimasta senza riscontro, il ricorrente proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti. L’INPS si costituiva eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei anteriori e rappresentando di avere rideterminato la pensione con l’aliquota del 2,44% annuo, con aggiornamento della rata e liquidazione delle differenze. Su richiesta concorde delle parti, il giudizio giungeva alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, con contestazione sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ricostruisce l’oggetto del contendere nella riliquidazione del trattamento con l’aliquota di rendimento dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in luogo della minore aliquota dell’art. 44. Sul punto richiama le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, che con le sentenze n. 1/2021/QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ hanno definito i contrasti interpretativi, e la successiva circolare INPS n. 68 del 14.06.2022 con le istruzioni operative.
In conformità a tale assetto, l’INPS ha provveduto alla rideterminazione del trattamento nel senso richiesto dal ricorrente. Detta circostanza ha determinato la concorde richiesta di cessazione della materia del contendere. Il Giudice rileva come l’avvenuto ricalcolo e la conseguente corresponsione di quanto dovuto abbiano eliminato la ragione del contendere, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire.
Sul regime delle spese, il Giudice applica l’orientamento consolidato in analoghe fattispecie (Sezione Sardegna n. 157/2023, n. 177/2023, n. 25/2023, n. 167/2024; Cass. civ. Sez. I n. 4889 del 05.08.1981; Cass. Sez. Lav. n. 46 dell’11.01.1990; C. conti Sez. giur. Umbria n. 50 del 17.01.1996 e n. 285 del 22.07.1996; Sez. giur. Toscana n. 1056 del 22.09.1999). Poiché il venir meno della res litigiosa si fonda su una sopravvenienza rispetto alla data di avvio del giudizio, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, da valutare con riferimento alla fondatezza della pretesa iniziale, a prescindere dal fatto estintivo (Cass. n. 1098/2021).
Decisivo, per il Giudice, è che l’Ente avrebbe potuto evitare il giudizio con l’adozione tempestiva del provvedimento richiesto, mentre anche le diffide del ricorrente sono rimaste prive di riscontro. Su queste basi la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’INPS al pagamento delle spese di assistenza legale, liquidate in euro cinquecento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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